26. Si prega di dare un parere in merito alla tariffa da
applicare in caso di occupazione di suolo pubblico. Il caso è
questo:
Un distributore di carburanti deve occupare
una parte di suolo comunale. Suolo comunale che si trova tra la
strada e la proprietà privata della società carburanti. Il mio
comune appartiene alla III classe. Il territorio comunale a sua
volta è diviso in tre categorie. Ad oggi non ci sono state mai
delibere di giunta che abbiano previsto un aumento delle tariffe
minime previste per legge.
Per quello che ho potuto capire, leggendo il
D. Lgs. 507/1993 è che i distributori di carburanti in casi
particolari hanno diritto ad una tariffa agevolata pari a L. 30.000
(art. 48) anziché a L.54.000 (art. 44). Tuttavia, ciò è possibile
sempre che la superficie non superi i 4 mq. Per tutti i restanti
spazi si paga ai sensi dell'art. 44 D. Lgs. 507/1993. Il nostro
regolamento prevede espressamente che per la prima categoria si paga
il 100% della tariffa, per la seconda categoria il 90% e per la
terza categoria si paghi l'80% della tariffa. Ora, se i minimi
previsti per legge sono di L. 54.000 (Art. 44) e L. 30.000 (art.
48), e non vi sono state delibere di Giunta che abbiano alzato tali
minimi, è legittimo ridurre i sopracitati minimi di legge
rispettivamente del 10%, per la seconda categoria e del 20% per la
terza categoria? Cioè il regolamento può prevedere minimi di legge
inferiori a quelli previsti per legge? Secondo me no.
Qual è il vostro parere? Io applicherei i
minimi di legge non tenendo conto delle ulteriori riduzioni previste
dal regolamento. |
Se ho capito bene la domanda, mi pare che non la stessa non
consideri un punto fondamentale della tariffa prevista per la
fattispecie in oggetto, ponendosi a confronto tariffe che non sono
fra loro omogenee. Infatti, mentre le tariffe previste dallo
articolo 48, comma 1, del decreto legislativo n. 507/93 non sono
rapportate a mq, ma sono fisse, quelle previste dallo articolo 44
del predetto decreto sono rapportate ai mq occupati e ciò per la
superficie aggiuntiva occupata rispetto a quella prevista dal comma
6 dello articolo 48 di tale decreto.
La fattispecie descritta poi nello articolo 48 riguarda i
distributori posti su area pubblica, così che la corrispondente
tariffa non può trovare applicazione quando, come almeno pare, il
distributore sia posto su area privata, essendo la TOSAP dovuta per
l’eventuale occupazione aggiuntiva da quantificarsi esclusivamente
sulla base dei criteri ordinari stabiliti dal predetto articolo 44.
In conclusione, almeno se ho capito bene il caso descritto, nel
caso in esame deve trovare applicazione la tariffa ordinaria al mq
stabilita dallo articolo 44 del decreto sopra indicato, così che non
possono porsi questioni concernenti il minimo applicabile, non
potendosi mettersi a confronto tariffe non omogenee. |