30.
Il
gestore di un ristorante gode di una concessione biennale per
occupazione di suolo pubblico (anni 2004/2005) che gli consente di
posizionare esternamente, di fronte al ristorante stesso, tavoli e
sedie. Nel 2005, ad un certo punto, dei 100 mq concessigli, ne ha
utilizzati 50 per il posizionamento di un chiosco senza presentare
alcuna richiesta all'Ufficio Tecnico, ai vigili, all'Ufficio tributi
tant'è che il caso è arrivato in Tribunale.
Lo stesso gestore si è presentato presso
questi Uffici dicendo che siccome lui ha occupato abusivamente e
siccome la sua situazione è al vaglio di un Tribunale ritiene di non
dover pagare la TIA giornaliera.
Faccio presente che lo stesso gestore,
nonostante l'invito a "demolire l'opera" ha continuato ad esercitare
l'attività fino alla fine del 2005!
A me pare scontato che lui debba pagare la
Tia giornaliera, ma il gestore vuole che a dirglielo sia un
consulente tributario. Ritengo che la persona più volte menzionata
desideri solo conquistarsi dell'ulteriore tempo! |
Per costante e consolidata giurisprudenza
della Corte di Cassazione anche le occupazioni di suolo pubblico
compiute abusivamente senza titolo (concessione) sono da
assoggettare alla tassa occupazione e quindi alla TIA giornaliera,
stante peraltro l’espressa previsione del comma 1 dello articolo 77
del D.lgs.n.507/93 (“con o senza autorizzazione”). Anzi, nel caso
descritto potrebbe ipotizzarsi l’applicazione della TIA ordinaria,
posto il carattere permanente della occupazione, quale risulta
dalla durata della concessione e del suo carattere stabile.
Anzi, il chiosco fino al momento della sua
demolizione dovrebbe essere assoggettato ad ICI, a seguito della
modifica dello articolo 3 del D.Lgs.n.504/92, che dal 2001
assoggetta a tale tributo anche i concessionari di aree demaniali.
Non ha rilevanza a tal fine che il fabbricato sia abusivo, come del
resto precisato dal Ministero delle Finanze con la risoluzione n.
138 del 1994.
Infine, ci si permette far rilevare il
diritto-dovere del Comune di rimuove d’ufficio tale chiosco,
nell’ambito della propria potestà di autotutela, ponendo a carico
del trasgressore le spese di rimozione. Peraltro, il mancato
intervento del Comune diretto alla rimozione della occupazione
abusiva potrebbe determinare il ripetersi dei fatti descritti. |