Con la risoluzione n. 173/E del 22 giugno 1995 il Ministero delle
Finanze ha ritenuto che le occupazioni realizzate dagli operatori
dello spettacolo viaggiante siano sempre da considerarsi ricorrenti,
con conseguente riduzione della TOSAP temporanea nella misura del 50
per cento.
Ora, mentre tale riduzione opera automaticamente per la TOSAP, in
quanto appunto prevista dal comma 8 dello articolo 45 del
D.Lgs.n.507/93, per il COSAP tale riduzione č condizionata
unicamente alla previsione nel regolamento di analoga disposizione.
Sulla legittimitā di introdurre per la COSAP le stesse
agevolazioni previste per la TOSAP si mostrato favorevole il
Ministero delle Finanze con la risoluzione n. 195/E del 29 gennaio
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