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TOSAP-COSAP 2006

DOMANDA:
 

32. Questo Comune nell'istituire la Cosap ha previsto delle riduzioni per le occupazioni di spettacoli viaggianti e per i venditori ambulanti.

Qualora tali occupazioni temporanee si verificassero con carattere ricorrente (ad esempio, fiere locali che si svolgono annualmente)  oppure per una durata non inferiore ad un mese (ad esempio, i mercati settimanali) č corretto applicare un'ulteriore riduzione del 50 per cento come previsto dall'art. 45 comma 8 del D. Lgs. 507/1993?

E' necessario recepire tale ulteriore riduzione del 50 per cento nel regolamento COSAP?

 
RISPOSTA:
 

Con la risoluzione n. 173/E del 22 giugno 1995 il Ministero delle Finanze ha ritenuto che le occupazioni realizzate dagli operatori dello spettacolo viaggiante siano sempre da considerarsi ricorrenti, con conseguente riduzione della TOSAP temporanea nella misura del 50 per cento.

Ora, mentre tale riduzione opera automaticamente per la TOSAP, in quanto appunto prevista dal comma 8 dello articolo 45 del D.Lgs.n.507/93, per il COSAP tale riduzione č condizionata unicamente alla previsione nel  regolamento di analoga disposizione.

Sulla legittimitā di introdurre per la COSAP le  stesse  agevolazioni previste per la TOSAP si mostrato favorevole il Ministero delle Finanze con la risoluzione n. 195/E del 29 gennaio 2002.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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