35. Un signore dello spettacolo viaggiante occupa suolo pubblico in
due distinte zone del Comune:
-
una con le giostre;
-
l'altra con una roulotte di 40 mq.
Chiedo:
a)
è corretto calcolare la Tosap sugli interi 40 mq o vanno dimezzati
come nel caso delle giostre? (50% fino ai 100 mq)
b)
è corretto applicare anche sulla roulotte la riduzione dell'80%
prevista per gli spettacoli viaggianti, considerato che la sua
presenza in suolo pubblico è collegata all'attività svolta? |
articolo 42 del D.lgs.n.507/93 ed il comma 5 dello articolo 45 del
predetto decreto prevedono tali agevolazioni per le sole occupazioni
poste in essere con installazioni di attrazioni,giochi e
divertimenti dello spettacolo viaggiante, ne consegue che le stesse
non possono trovare applicazione per le occupazioni diverse
realizzate da tali operatori. Significativa è al riguardo è la
massima ricavabile dalla sentenza della Corte di Cassazione sotto
riportata:
Juris data
Archivio selezionato : Giurisprudenza
Documento n. 6 di 11
TRIBUTI LOCALI
Occupazione aree pubbliche
LS 18 marzo 1968 n. 337 art. 2 l.
LS 18 marzo 1968 n. 337 art. 11 l.
LS 15 novembre 1993 n. 507 art. 45 d.lg.
In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
(Tosap), il beneficio della riduzione della tariffa dell'80%,
previsto dall'art. 45, comma 5, d.lg. 15 novembre 1993 n. 507, per
le occupazioni poste in essere con "installazioni di attrazioni,
giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante", e spettante
anche - in virtù dell'equiparazione disposta dagli art. 2 e 11 l. 18
marzo 1968 n. 337 - con riguardo ai parchi permanenti di
divertimento, è limitato alla superficie effettivamente sottratta
all'uso pubblico ed occupata con dette installazioni. Ne consegue,
anche in base al criterio di stretta interpretazione delle norme di
agevolazione tributaria, che non è consentito ricomprendere nel
suolo, la cui occupazione beneficia della tariffa ridotta, aree
ulteriori e diverse da quelle sulla quale insistono le installazioni
del parco, salvo che non siano organicamente funzionali alla
gestione tecnico-amministrativa ed alla manutenzione degli impianti.
(Nella fattispecie, la S.C., in applicazione dell'enunciato
principio, ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della
commissione regionale che aveva ritenuto inapplicabile la tariffa
ridotta in esame ad un'area contigua ad un parco acquatico di
divertimento, assoggettata a servitù di uso pubblico ed adibita a
parcheggio).
Cassazione civile, sez. trib., 4 dicembre 2003, n. 18544
Soc. L'Ancora c. Com. Jesolo
Giust. civ. Mass. 2003, f. 12 |