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TOSAP-COSAP 2006

DOMANDA:
 

35. Un signore dello spettacolo viaggiante occupa suolo pubblico in due distinte zone del Comune:

-          una con le giostre;

-          l'altra con una roulotte di 40 mq.

Chiedo:

a)      è corretto calcolare la Tosap sugli interi 40 mq o vanno dimezzati come nel caso delle giostre? (50% fino ai 100 mq)

b)      è corretto applicare anche sulla roulotte la riduzione dell'80% prevista per gli spettacoli viaggianti, considerato che la sua presenza in suolo pubblico è collegata all'attività svolta?

 
RISPOSTA:
 

articolo 42 del D.lgs.n.507/93 ed il comma 5 dello articolo 45 del predetto decreto prevedono tali agevolazioni per le sole occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni,giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, ne consegue che le stesse non possono trovare applicazione per le occupazioni diverse realizzate da tali operatori. Significativa è al riguardo è la massima ricavabile dalla sentenza della Corte di Cassazione sotto riportata:

Juris data
Archivio selezionato : Giurisprudenza

Documento n. 6 di 11

TRIBUTI LOCALI
  Occupazione aree pubbliche

LS 18 marzo 1968 n. 337 art. 2 l.
LS 18 marzo 1968 n. 337 art. 11 l.
LS 15 novembre 1993 n. 507 art. 45 d.lg.

In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap), il beneficio della riduzione della tariffa dell'80%, previsto dall'art. 45, comma 5, d.lg. 15 novembre 1993 n. 507, per le occupazioni poste in essere con "installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante", e spettante anche - in virtù dell'equiparazione disposta dagli art. 2 e 11 l. 18 marzo 1968 n. 337 - con riguardo ai parchi permanenti di divertimento, è limitato alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico ed occupata con dette installazioni. Ne consegue, anche in base al criterio di stretta interpretazione delle norme di agevolazione tributaria, che non è consentito ricomprendere nel suolo, la cui occupazione beneficia della tariffa ridotta, aree ulteriori e diverse da quelle sulla quale insistono le installazioni del parco, salvo che non siano organicamente funzionali alla gestione tecnico-amministrativa ed alla manutenzione degli impianti. (Nella fattispecie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della commissione regionale che aveva ritenuto inapplicabile la tariffa ridotta in esame ad un'area contigua ad un parco acquatico di divertimento, assoggettata a servitù di uso pubblico ed adibita a parcheggio).

Cassazione civile, sez. trib., 4 dicembre 2003, n. 18544

Soc. L'Ancora c. Com. Jesolo

Giust. civ. Mass. 2003, f. 12

 

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