corso Magenta, 22 - Brescia - tel. 030 3758827

 

TOSAP-COSAP 2006

DOMANDA:
 

40. Concessione area pubblica ad agenzia di autoscuola per esami guida.

Premesso che l’amministrazione vuole concedere l’uso dell’area fiere per 2 giorni alla settimana all’agenzia di autoscuola per effettuare gli esami di guida per motoveicoli.

Richiamato l’art. 1 del regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche che così recita:

“art. 1 ambito e scopo del regolamento

1.      ai sensi e per gli effetti del d. lgs. 15 dicembre 1997, n° 446, è istituito nel comune di gorgonzola il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, che sarà applicato alle concessioni secondo le disposizioni del presente regolamento.

2.      con il termine “canone” si intende il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, così come definito dal d. lgs. indicato dal precedente comma.

3.      con i termini “suolo pubblico” e “spazio pubblico” si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

4.      con i termini “occupazione” e “occupare” s’intende la disponibilità o l’occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi o beni pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, delle aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio e delle aree mercatali, attrezzate e non, che li sottragga all’uso della collettività.”

Sii chiede se è corretto applicare il canone di occupazione spazi ed aree pubbliche nel caso suesposto.

si precisa inoltre che è intenzione di questa amministrazione destinare detti introiti per finalità legate all’educazione stradale nelle scuole.

 
RISPOSTA:
 

Dubbi sussistono sulla applicabilita' del cosap alla fattispecie descritta e cio' per il fatto che con tale concessione vi e' la sottrazione dell'area all'uso della collettivita' ma manca l'oggetto della occupazione. Il ministero non ha mai dato risposta ad un mio quesito formulato una decina di anni fa. Tuttavia, poiche' le entrate pubbliche hanno carattere indisponibile, suggerisco di applicare in luogo del cosap un canone di concessione, così come previsto dallo articolo 27 del codice della strada,  da stabilirsi liberamente, anche perche' presumo che l'eventuale applicazione del cosap darebbe luogo ad un canone veramente enorme. Il ministero delle finanze con la risoluzione n.280 del 1995 ha ritenuto non applicabile la tosap per le gare automobilistiche, podistiche, ciclistiche e motociclistiche. La ragione di tale esclusione deriva dal fatto che in tali ipotesi la strada mantiene l'uso conforme alle proprie attivita' istitutuzionali. Qui, invece, la fiera e' usata per finalita' differenti, ma manca l'oggetto di occupazuone come nel caso dei passi carrai a raso.

In conclusione, suggerisco di concordare un canone da destinare a tali finalita'.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

powered by EUROCOPPE s.r.l.