41.
Una
Società Immobiliare ha presentato in data 23/05/2006 una domanda di
occupazione suolo pubblico, chiedendo di occupare dal giorno
successivo. Il Regolamento in materia di TOSAP prevede che una
domanda di occupazione suolo pubblico debba essere presentata almeno
10 giorni lavorativi precedenti la data di occupazione.
Dal protocollo, l'istanza mi è arrivata il
24/05/2006. Praticamente io non ho neanche avuto il tempo di
guardarla che questa Società già occupava!
Ho inoltrato, nel frattempo, la richiesta di
parere alla Polizia Municipale esprimendo l'intenzione, in caso di
parere favorevole, di questo Ufficio a differire la data di
occupazione di 15 giorni (appunto i 10 gg. lavorativi) e calcolare
su questi 15 giorni la TOSAP trattandola come occupazione abusiva.
Difatti la Società non ha in mano l'autorizzazione TOSAP. E'
corretto o sarebbe meglio percorrere un'altra strada? E i vigili
possono verbalizzargli la violazione? |
L’obbligazione tributaria colpisce la situazione di fatto, così che
anche le occupazioni abusive debbono essere normalmente assoggettate
alla TOSAP, così come comprovato da consolidata giurisprudenza della
Corte di Cassazione che più sotto si riporta. Anzi, il carattere
abusivo della occupazione determina un aggravio, posto che il comma
2 dello articolo 42 del D.lgs.n.507/93 prevede l’applicazione della
tariffa ordinaria, aumentata del 20 per cento, oltre che le
sanzioni. Peraltro, l’irregolarità della occupazione rende non
applicabili le eventuali riduzioni spettanti ai sensi dello articolo
45 del predetto decreto e ciò sino al formale rilascio della
concessione.
Altresì, l’organo di vigilanza è tenuto ad elevare la sanzione così
come previsto dallo articolo 27 del codice della strada (D.Lgs.n.285
del 1992), nonché quella accessoria della sospensione dei lavori
prevista dal comma 12 del predetto articolo.
Si consiglia, quindi, dapprima la verbalizzazione della irregolarità
da parte dei vigili urbani, con l’applicazione contestuale delle
sanzioni principale ed accessorie previste dallo articolo 27 del
codice della strada, verbale che poi sarà punto di riferimento per
l’emissione dello avviso di accertamento da parte dello ufficio
tributi.
Il presupposto impositivo della tassa per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche (t.o.s.a.p.) è costituito, ai sensi degli art. 38 e
39 d.lg. 15 novembre 1993 n. 507, dalle occupazioni, di qualsiasi
natura, di spazi ed aree, anche soprastanti e sottostanti il suolo,
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e
delle province, che comporti un'effettiva sottrazione della
superficie all'uso pubblico, essendo in proposito irrilevanti gli
atti di concessione o di autorizzazione relativi all'occupazione,
atteso che la tassa colpisce anche le occupazioni senza titolo. Nel
caso di area del demanio comunale, appartenente alla rete viaria
della città, adibita a parcheggio di autoveicoli, in concessione a
società privata, rileva in concreto se quest'ultima occupi l'area,
sottraendola all'uso pubblico, integrando così il presupposto della
t.o.s.a.p., ovvero se ad essa società sia soltanto attribuito il
mero servizio di gestione del parcheggio, con il potere di esazione
delle somme dovute dai singoli per l'uso, quale parcheggio dei loro
veicoli, dell'area pubblica a ciò destinata dal comune, dovendosi
ravvisare in tal caso un'occupazione temporanea ad opera del singolo
e non della concessionaria, che non sottrarrebbe al pubblico uso
l'area (non oggetto, in quanto tale, della concessione e rimasta,
anche di fatto, nella disponibilità del comune).
Cassazione civile, sez. trib., 21 giugno 2004, n. 11553
La
tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (t.o.s.a.p.)
presuppone unicamente, ai sensi dell'art. 38 d.lg. 15 novembre 1993
n. 507, il fatto oggettivo dell'occupazione, a qualsiasi titolo (ed
anche senza titolo), di spazi ed aree del demanio o del patrimonio
indisponibile dei comuni e delle province e trova la sua "ratio"
nell'utilizzazione che il singolo faccia, nel proprio interesse, di
un suolo altrimenti destinato all'uso della generalità dei
cittadini, mentre resta del tutto irrilevante l'eventuale atto di
concessione, atteso che l'imposizione colpisce anche le occupazioni
senza titolo. (Nella fattispecie, la S.C. ha rigettato il ricorso
avverso la sentenza di una commissione tributaria regionale che
aveva ritenuto soggetta alla tassa in esame l'occupazione, a seguito
di concessione comunale, di un'area utilizzata a parcheggio pubblico
a pagamento).
Cassazione civile, sez. trib., 12 gennaio 2004, n. 238 |