TOSAP-COSAP 2006 |
DOMANDA: |
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47.
La Pro Loco di ……… la esentiamo dal pagamento TOSAP in base all'art.
27 (Esenzioni) comma 1 lettera a) del Regolamento Comunale TOSAP
il quale cita: "Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le
occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 15-11-1993 n. 507: a)
occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro
Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello
Stato, da Enti pubblici, di cui all'art. 87 comma 1, lettera c), del
testo Unico delle Imposte sui Redditi DPR 917/1986, per finalità di
assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca
scientifica. |
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RISPOSTA: |
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L'esenzione è possibile solo in quanto l'occupazione sia effettuata
per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura
e ricerca scientifica, così come preteso dalla lettera a del comma 1
dello articolo 49 del D.Lgs.n.507/93. Di contro, se l'occupazione
fosse realizzata per finalità diverse, quali ad esempio la raccolta
di fondi oppure per uno spettacolo il cui accesso è a pagamento o
per finalità commerciali o comunque diverse da quelle sopra indicate
andrebbe assoggettata senza alcuna riduzione soggettiva, salvo che
l'occupazione sia finalizzata ad attività sportive, così da rendersi
applicabile la riduzione dello 80 per cento prevista dal comma 7
dello articolo 45 del D.Lgs.n.507/93.
E' quindi il fine diretto della occupazione (e non quello
indiretto) che determina l'esclusione od invece l'assoggettamento o
la riduzione. |
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