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TOSAP-COSAP 2006

DOMANDA:
 
51.  Prima dell'entrata in vigore della L. 248/05, art.3 bis, che ha attribuito  alla Commissione Tributaria le controversie relative al COSAP, il ns.  ufficio per quanto riguarda le occupazioni abusive di suolo pubblico ha sempre emesso un unico atto (che alleghiamo in copia) comprensivo  dell'indennità totale per abusiva occupazione, delle spese di procedura e  dell'oblazione. In mancanza di pagamento si procedeva poi ad emettere  l'ordinanza ingiunzione.
 Pertanto le chiediamo:
 -è corretto inserire in un unico atto l'indennità per abusiva occupazione  e l'oblazione come abbiamo sempre fatto o è necessario emettere due atti  distinti, uno con la richiesta del pagamento dell'indennità e l'altro per  l'oblazione? (nel secondo caso potremmo avere un fac-simile di tali atti?) -alla luce dell'art.3 bis della L.248/05, circa le disposizioni in materia  di giustizia tributaria, la sanzione è di competenza della Commissione  Tributaria come per l'indennità o, come alcuni sostengono, resta sotto la  giurisdizione del giudice di pace?
 
RISPOSTA:
 

Comincio a rispondere dalla coda del quesito. Con l'entrata in vigore della sopra riportata norma le Commissioni Tributarie divengono iudice esclusivo delle entrate rientranti nella loro competenza.  Ora, ai
sensi dello articolo 2, commi 1 e 2, del D.Lgs.n.546/92 rientra nella loro competenza sia l'entrata principale che la sanzione, con la conseguenza che anche per questa ultima la competenza non è del Giudice di Pace, ma della
CTP. Data comunque l'autonomia  delle singole voci di entrata, gli atti di recupero dovranno indicare separatamente il COSAP, gli interessi legali eventualmente dovuti e la sanzione. Per la sanzione, non avendo questa natura tributaria, non può trovare applicazione il decreto legislativo n. 472 del 1997, ma la legge 689  del 1981, così come previsto in via generale dallo articolo 12 della predetta legge.

Il soggetto obbligato potrà avvalersi per la relativa definizione di quanto previsto dallo articolo 16 della legge su indicata, che così dispone:


Articolo 16
Pagamento in misura ridotta.

È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari
al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione (1).


 Si allega un fac simile di atto da me redatto. Ovviamente il comune potrebbe separate i due atti, quello concernente il COSAP da quello della sanzione, al pari di quanto avviene in campo tributario, ma comunque la competenza è
della CTP, in virtù di quanto previsto dallo articolo 2, comma 2, del D.Lgs.n.546/92.

 

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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