51. Prima dell'entrata in vigore della L. 248/05, art.3 bis, che ha
attribuito alla Commissione Tributaria le controversie relative al
COSAP, il ns. ufficio per quanto riguarda le occupazioni abusive di
suolo pubblico ha sempre emesso un unico atto (che alleghiamo in
copia) comprensivo dell'indennità totale per abusiva occupazione,
delle spese di procedura e dell'oblazione. In mancanza di pagamento
si procedeva poi ad emettere l'ordinanza ingiunzione.
Pertanto le chiediamo:
-è corretto inserire in un unico atto l'indennità per abusiva
occupazione e l'oblazione come abbiamo sempre fatto o è necessario
emettere due atti distinti, uno con la richiesta del pagamento
dell'indennità e l'altro per l'oblazione? (nel secondo caso
potremmo avere un fac-simile di tali atti?) -alla luce dell'art.3
bis della L.248/05, circa le disposizioni in materia di giustizia
tributaria, la sanzione è di competenza della Commissione
Tributaria come per l'indennità o, come alcuni sostengono, resta
sotto la giurisdizione del giudice di pace? |
Comincio a rispondere dalla coda del quesito. Con l'entrata in
vigore della sopra riportata norma le Commissioni Tributarie
divengono iudice esclusivo delle entrate rientranti nella loro
competenza. Ora, ai
sensi dello articolo 2, commi 1 e 2, del D.Lgs.n.546/92 rientra
nella loro competenza sia l'entrata principale che la sanzione, con
la conseguenza che anche per questa ultima la competenza non è del
Giudice di Pace, ma della
CTP. Data comunque l'autonomia delle singole voci di entrata, gli
atti di recupero dovranno indicare separatamente il COSAP, gli
interessi legali eventualmente dovuti e la sanzione. Per la
sanzione, non avendo questa natura tributaria, non può trovare
applicazione il decreto legislativo n. 472 del 1997, ma la legge
689 del 1981, così come previsto in via generale dallo articolo 12
della predetta legge.
Il soggetto obbligato potrà avvalersi per la relativa definizione di
quanto previsto dallo articolo 16 della legge su indicata, che così
dispone:
Articolo 16
Pagamento in misura ridotta.
È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla
terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo
della sanzione edittale, pari
al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento,
entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o,
se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della
violazione (1).
Si allega un fac simile di atto da me redatto. Ovviamente il comune
potrebbe separate i due atti, quello concernente il COSAP da quello
della sanzione, al pari di quanto avviene in campo tributario, ma
comunque la competenza è
della CTP, in virtù di quanto previsto dallo articolo 2, comma 2,
del D.Lgs.n.546/92.
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