In via preliminare, si fa rilevare che l’occupazione in argomento,
almeno sotto il profilo amministrativo, è regolare, stante il
rilascio della corrispondente concessione da parte dei vigili
urbani, così che l’irregolarità concerne unicamente la sfera
tributaria del rapporto descritto.
Ora, ai sensi del comma 5 bis dello articolo 50 del D.lgs.n.507/93,
la tassa, qualora sia di un importo maggiore di 258,23 euro può
essere corrisposta in 4 rate scadenti nel mese di gennaio, aprile,
luglio ed ottobre, con pagamento di tutte le rate antecedenti al
momento del rilascio della concessione
Nessun problema dunque se il concessionario provvederà alla
presentazione della dichiarazione ed al versamento delle rate
scadute, impegnandosi a versare quelle a scadere, mentre in caso di
inadempimento codesto ufficio (e non i vigili urbani) dovrà emettere
avviso di accertamento così motivato, applicando la sanzione di
omessa denuncia.
Solo nel caso di mancato pagamento dello avviso di accertamento
codesto ufficio, dopo aver provveduto alla riscossione coattiva del
credito vantato, dovrà richiedere ai vigili urbani la revoca della
concessione, con contestuale rimozione degli oggetti ubicati su
suolo pubblico.
Per il futuro sarebbe bene che nel corrispondente regolamento fosse
precisato che il rilascio del provvedimento autorizzatorio è
rilasciato dai vigili urbani previa verifica del regolare versamento
della tassa di occupazione. Infatti, prevenire è meglio che
combattere. |