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TOSAP-COSAP 2006

DOMANDA:
 

55. Questa Amministrazione Comunale con specifica deliberazione ha individuato un’area da destinare allo svolgimento di manifestazioni sportive, culturali, politiche e feste paesane.

In occasione di una “festa” da tenersi in tale area, il partito politico organizzatore ha richiesto l’esenzione dal pagamento della TOSAP e la possibilità di installare (sulla medesima area) un box, a titolo gratuito ed in maniera permanente, contenente le attrezzature necessarie per lo svolgimento della festa.

Si chiede se è possibile concedere l’esenzione dal pagamento della Tosap per lo svolgimento della “festa” in base alla vigente disposizione regolamentare che stabilisce: ”Sono esenti dal pagamento della tassa le occupazioni temporanee dell’area situata nella località individuata con la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 25/02/1999, per lo svolgimento di manifestazioni politiche, culturali o sportive”.

Si chiede se è possibile stipulare un atto tra il Comune ed il partito politico organizzatore della festa, al fine di consentire l’installazione permanente del box sull’area in questione e, corrispondentemente, la disponibilità e l’utilizzo dello stesso da parte del Comune o da altri soggetti da Esso individuati, in occasione di qualunque iniziativa o manifestazione.

 
RISPOSTA:
 

In via preliminare, si fa rilevare che per costante e consolidata giurisprudenza della corte di Cassazione le esenzioni possono trovare applicazione solo in base a legge statale, con la conseguenza che la deliberazione della Giunta comunale sopra citata, organo peraltro incompetente in materia avendo l’articolo 42 del D.Lgs.n.267 del 2000 attribuito tale competenza al Consiglio comunale, risulta illegittima, così da essere disapplicata, al fine di evitare responsabilità di danno erariale.

Ora, il comma 67 dello articolo 3 della legge 549 del 1995 così dispone: “67. Sono esonerati dall'obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.” (perché il legislatore avrebbe ad esempio limitato l’esenzione alle occupazioni con superficie fino a 10 mq se il comune avesse il potere di decidere autonomamente l’esenzione?). 

Due sono quindi le condizioni poste dalla legge in argomento per la concessione della esenzione alle occupazioni realizzate dai partiti:

a)      per iniziative politiche (e non quindi per feste);

b)      superficie occupata non superiore a 10 mq.

Il box non essendo ovviamente finalizzato ad iniziative politiche in modo diretto non potrà essere esentato anche quando la sua superficie risulti non superiore a 10 mq.

Ora, se l’area non è demaniale (perché in tale ipotesi andrebbe applicata l’ICI così come previsto dallo articolo 3 del D.,Lgs.n.504/92), ma come sembra appartenente al patrimonio seppur indisponibile del Comune e se il box precario rimarrà di proprietà del partito dovrà essere assoggettato al pagamento della TOSAP permanente.

In conclusione, sia le occupazioni permanenti che temporanee descritte dovranno essere normalmente assoggettate al tributo in argomento.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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