In via preliminare, si fa rilevare che per costante e consolidata
giurisprudenza della corte di Cassazione le esenzioni possono
trovare applicazione solo in base a legge statale, con la
conseguenza che la deliberazione della Giunta comunale sopra citata,
organo peraltro incompetente in materia avendo l’articolo 42 del
D.Lgs.n.267 del 2000 attribuito tale competenza al Consiglio
comunale, risulta illegittima, così da essere disapplicata, al fine
di evitare responsabilità di danno erariale.
Ora, il comma 67 dello articolo 3 della legge 549 del 1995 così
dispone: “67. Sono esonerati dall'obbligo al pagamento della tassa
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali
promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché
l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.” (perché il
legislatore avrebbe ad esempio limitato l’esenzione alle occupazioni
con superficie fino a 10 mq se il comune avesse il potere di
decidere autonomamente l’esenzione?).
Due sono quindi le condizioni poste dalla legge in argomento per la
concessione della esenzione alle occupazioni realizzate dai partiti:
a)
per iniziative politiche (e non quindi per feste);
b)
superficie occupata non superiore a 10 mq.
Il box non essendo ovviamente finalizzato ad iniziative politiche in
modo diretto non potrà essere esentato anche quando la sua
superficie risulti non superiore a 10 mq.
Ora, se l’area non è demaniale (perché in tale ipotesi andrebbe
applicata l’ICI così come previsto dallo articolo 3 del
D.,Lgs.n.504/92), ma come sembra appartenente al patrimonio seppur
indisponibile del Comune e se il box precario rimarrà di proprietà
del partito dovrà essere assoggettato al pagamento della TOSAP
permanente.
In conclusione, sia le occupazioni permanenti che temporanee
descritte dovranno essere normalmente assoggettate al tributo in
argomento. |