L'esenzione in argomento richiede il soddisfacimento di due
condizioni, la prima soggettiva (deve trattarsi di Ente non
commerciale che non abbia per oggetto esclusivo l'esercizio di una
attività commerciale) e la seconda di tipo oggettivo, nel senso che
l'occupazione deve essere diretta a finalità di assistenza,
previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.
Prendiamo ad esempio la CRI. Questa soddisfa la condizione
soggettiva ed anche quella oggettiva se occupa suolo pubblico per
aiutare le popolazioni colpite da eventi naturali dannosi, ma se
occupa per raccogliere fondi o per fare un concerto non deve essere
esentata. Per i consorzi raramente si applica l'esenzione, dovendo
trattarsi di consorzi fra enti pubblici ivi indicati ma che non
svolgono attività economiche.
In conclusione, Lei dovrà accordare l'esenzione solo in quanto
l'ente concessonario dimostri di soddisfare, non in astratto, ma nel
caso specifico entrambe le condizioni sopra esposte.
Di contro, potrà caso mai trovare applicazione non l'esenzione, ma
la riduzione della TOSAP dell'80 per cento sempre che le occupazioni
siano connesse a manifestazioni politiche, culturali o sportive.
Ogni decisione contraria a tali principi risulterebbe illegittima e
quindi suscettibile di valutazione di sussistenza di danno erariale. |