58.
Si
richiede un parere in merito all' argomento di cui all'oggetto, come
corrispettivo all'installazione delle insegne di esercizio, lungo le
strade di proprietà o gestite da questa Provincia, ai sensi
dell'art.27 Dlgs 285/92.
In fase di approvazione di uno specifico
regolamento, che disciplinerà la pubblicità lungo le strade
provinciali e regionali, nella bozza dello stesso, è stata prevista
l'applicazione del canone, anche per il rilascio delle insegne di
esercizio, trovando conferma dell'imposizione, nella sentenza della
C. di Cassazione Sez. Tributaria n.17852 del 3.09.2004, secondo cui,
tutti i mezzi pubblicitari, e quindi anche le insegne di esercizio,
che veicolano l'immagine della Ditta, sono assoggettate ad imposta.
Una più recente sentenza ( n.20 del
10.04.2006 della C.T.R. del Veneto) ha messo in discussione il
precedente principio, differenziando l'insegna di esercizio,
esentabili ai sensi dell'art.17 c.1 bis Dlgs.507/93, dall'insegna di
marchio, assoggettata ad imposta.
Nonostante che entrambe le sentenze abbiano
ad oggetto l'imposta di pubblicità, riteniamo che il criterio, per
interpretazione estensiva della norma, possa essere applicabile
anche al canone di concessione (ex art. 27 C.d.S); resta però
l'incertezza di fondo: quale delle due sentenze ha una più corretta
giustificazione normativa, che con criteri oggettivi individui la
legittimità o meno dell'applicazione del canone di concessione per
le insegne di esercizio ? |
Le due sentenze sopra indicate non hanno
alcuna incidenza sul corrispettivo dovuto per le occupazioni
realizzate su strade provinciali, posto che il COSAP risulta
applicabile a prescindere della assoggettabilità o meno del mezzo
pubblicitario alla imposta comunale sulla pubblicità, od in
alternativa al canone alternativo previsto dallo articolo 62 del
D.Lgs.n.446/97, pretendendo quale unica condizione che l’occupazione
sia posta su strada provinciale, comprese le sue pertinenze.
Ora, se l’occupazione è realizzata su strada
provinciale, non costituente tratto situato in centro abitato con
popolazione superiore a 10000 abitanti, il COSAP od il canone di
concessione compete alla Provincia quale Ente proprietario della
strada, così come previsto dallo articolo 63 del D.lgs.n.446/97 e
dallo articolo 27 del D.lgs.n.285 del 1992.
Si rammenta che ai sensi del comma 3 dello
articolo 26 del codice della strada di cui al D.lgs.n.285/92 la
competenza al rilascio della concessione o della autorizzazione è di
competenza del Comune, previo nulla osta della Provincia, la quale
ad avviso dello scrivente avrà cura di segnalare al Comune l’entità
del canone che dovrà essere corrisposto ad essa per effetto della
occupazione.
Nel ricordare che la superficie della
occupazione va determinata considerando la superficie della figura
geometrica connessa alla proiezione a terra del mezzo pubblicitario,
cordialmente si saluta. |