59.
L’art. 26 comma 3 del Dlgs 285/92 prevede che per i tratti di
strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno di
centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, il
rilascio di concessioni e di autorizzazioni per passo carrabile è di
competenza del comune, previo nulla osta dell'ente proprietario
della strada. In questo Comune è in vigore il Cosap già dall’anno
1999 e nel regolamento non si fa cenno della possibilità di rilascio
di questo tipo di autorizzazioni su strade non comunali. .
Inoltre il D.Lgs. 507/1993 prevede all’art.
38 comma 4 che compete ai Comuni con più di 10.000 abitanti la
riscossione della tassa per occupazione realizzata su strada
provinciale che attraversa il centro abitato.
A chi compete la riscossione del canone per
passo carrabile, all’ente proprietario della strada (Provincia) o
al Comune che deve rilasciare l’autorizzazione?
E’ necessario modificare il regolamento per
recepire quanto stabilito dall’art. 26 del c.d.s? |
Il diritto alla applicabilità del COSAP può essere attribuito a
soggetto diverso rispetto a quello competente al rilascio della
concessione o della autorizzazione. Infatti, in base alle
disposizioni di legge richiamate, mentre in ogni caso il
provvedimento concessorio od autorizzatorio compete al Comune,
previo nulla osta della Provincia, per le occupazioni realizzate nei
comuni con meno di 10000 abitanti, il canone compete alla Provincia,
e ciò diversamente dalle occupazioni realizzate in Comune con
popolazione maggiore di 10000 abitanti e concerni tratti di strada
attraversanti il centro abitato, come del resto stabilito dallo
articolo 63 del D.Lgs.n.446/97.
In tale ipotesi si ritiene che la Provincia debba segnalare al
Comune l’entità del canone ed il Comune subordinare il rilascio
della concessione o della autorizzazione, oltre che al nulla osta
della Provincia, al pagamento del canone stesso. Infine, si fa
rilevare che sulla base della gerarchia delle fonti di diritto le
disposizioni di legge prevalgono su quelle regolamentari, così da
non risultare necessario l’adeguamento delle disposizioni
regolamentari, le quali, in quanto incompatibili, debbono essere
disapplicate. |