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TOSAP-COSAP 2006

DOMANDA:
 

59. L’art. 26 comma  3   del Dlgs 285/92  prevede che per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni per passo carrabile è di competenza del comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada. In questo Comune è in vigore il Cosap già dall’anno 1999 e nel regolamento non si fa cenno della possibilità di rilascio di questo tipo di autorizzazioni su strade non comunali. .

Inoltre il D.Lgs. 507/1993 prevede all’art. 38 comma 4 che  compete ai Comuni con più di 10.000 abitanti la riscossione della tassa per occupazione realizzata su strada provinciale che attraversa il centro abitato.

A chi compete la riscossione del canone per passo carrabile,  all’ente proprietario della strada (Provincia) o al Comune che deve rilasciare l’autorizzazione?

E’ necessario modificare il regolamento per recepire quanto stabilito dall’art. 26 del c.d.s?

 
RISPOSTA:
 

Il diritto alla applicabilità del COSAP può essere attribuito a soggetto diverso rispetto  a quello competente al rilascio della concessione o della autorizzazione. Infatti, in base alle disposizioni di legge richiamate, mentre in ogni caso il provvedimento concessorio od autorizzatorio compete al Comune, previo nulla osta della Provincia, per le occupazioni realizzate nei comuni con meno di 10000 abitanti, il canone compete alla Provincia, e ciò diversamente dalle occupazioni  realizzate in Comune con popolazione maggiore di 10000 abitanti e concerni tratti di strada attraversanti il centro abitato, come del resto stabilito dallo articolo 63 del D.Lgs.n.446/97.

In tale ipotesi  si ritiene che la Provincia debba segnalare al Comune l’entità del canone ed il Comune subordinare il rilascio della concessione o della autorizzazione, oltre che al nulla osta della Provincia, al pagamento del canone stesso. Infine, si fa rilevare che sulla base della gerarchia delle fonti di diritto le disposizioni di legge prevalgono su quelle regolamentari, così da non risultare necessario l’adeguamento delle disposizioni regolamentari, le quali, in quanto incompatibili, debbono essere disapplicate.

 

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