61.
Questo Comune nel 1981 con proprio atto consiliare approvava un
Piano Particolareggiato su una zona di terreno edificabile,
subordinando il rilascio delle concessioni edilizie al preventivo
consenso incondizionato dei privati alla destinazione ad uso
pubblico delle strade, nonchè a lasciare al Comune uno spazio di
mt.1, per tutta la lunghezza del lotto fronteggiante il piano
stradale, da adibire a marciapiede.
L'Ufficio tributi, a seguito di acquisizione
al patrimonio comunale delle strade, delibera consiliare n.5 del
14/4/2005, invitava tutti i proprietari dei fabbricati costruiti ed
in costruzione a regolarizzare la loro posizione per il canone del
passo carraio.
Visto che un proprietario di un fabbricato,
costruito nella zona del Piano Particolareggiato, asserisce che
detto canone non è dovuto in quanto all'atto dell'acquisto del lotto
di terreno, ha acquistato anche i seguenti diritti:
-
passaggio gratuito e perpetuo a piedi e con qualsiasi mezzo;
-
apertura cancelli o varchi ecc.
Pertanto alla luce di quanto esposto si
chiede di conoscere se è dovuto o non il canone del passo carraio. |