Con tre sentenze la Suprema Corte di Cassazione ha negato il
diritto all’esenzione delle occupazioni realizzate dalle aziende
appaltatrici del servizio rifiuti e ciò per una cattiva lettura
della lettera a) dello articolo 49 del D.Lgs.n.507/93 (Cassazione
nn. 15629, 1175, 1640 tutte del 2004).
Infatti, per costante giurisprudenza della Suprema Corte
l’esenzione di cui alla lettera a) dello articolo 49 del D.lgs.
n.507/93 trova applicazione anche quando le occupazioni sono
effettuate da ditte appaltatrici del Comune nell’interesse del
Comune (Cassazione n. 2782 del 1999; Cassazione n. 11665 del 1995;
Cassazione 12432 del 1993). In senso conforme, favorevole
all’esenzione per le occupazioni realizzate dalla Ditta appaltatrice
del servizio rifiuti mediante cassonetti, si è espressa la
Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi, Sezione V, con
sentenza n. 95 del 23 settembre 2004, sentenza che io pienamente
condivido.
Con ogni probabilità l’errore determinatosi con le sentenze sopra
indicate non è da imputarsi alla Corte di Cassazione, ma unicamente
al carattere disponibile del contenzioso tributario ed alla mal
difesa esercitata dalle ditte appaltatrici che si sono mostrate
lacunose nella fase difensiva. Infatti, qui l’occupazione avviene
non mediante atto di concessione ma tramite contratto di appalto.
Del resto, insistere sulla assoggettabilità di tali occupazioni
determinerebbe un aumento indiretto del canone di appalto, con
sostanziale compensazione fra entrate ed uscite del Comune.
Per tali motivi sono convinto che le occupazioni realizzate da
aziende appaltatrici del servizio rifiuti, al pari delle altre ditte
appaltatrici di altri lavori comunali, non debbono sottostare al
pagamento della tassa occupazione. |