Anche l'imposta di bollo dovrà essere assolta in modo ordinario
proprio per i medesimi motivi del COSAP, come indirettamente si
evince dallo articolo 8 della legge 266 del 1991, che così dispone:
Articolo 8
Agevolazioni fiscali.
1.
Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui
all'articolo
3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e
quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti
dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro. |