la lettera f) dello articolo 2 del D.Lgs.n.446/97 così dispone: "f)
previsione per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi,
condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di
erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività
strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato
forfetariamente come segue: ".
In via preliminare, quindi, si deve evidenziare che tale
corrispettivo concerne unicamente le occupazioni permanenti e non
anche quelle temporanee, così che per queste ultime il
corrispettivo, sia esso TOSAP o COSAP, è comunque dovuto. Una
diversa interpretazione risulterebbe contraria ai principi che
regolano le esenzioni tributarie per il quale esse possono trovare
applicazione solo nei casi tassativamente indicati nella norma.
Per le occupazioni permanenti è invece necessario far riferimento a
quanto previsto dallo articolo 49 del D.Lgs.n.507/93. La natura
commerciale del concessionario non rende applicabile l'esenzione
prevista dalla lettera a), essendo essa riferita ai soli Enti non
commerciali, ma caso mai a quella prevista dalla lettera e) del
predetto articolo, applicabile unicamente nel caso in cui la
proprietà degli impianti adibiti ai servizi pubblici sia acquisita
gratuitamente in proprietà del comune al termine della concessione e
ciò per previsione contrattuale.
In sintesi, sempre risulta applicabile la TOSAP per le occupazioni
temporanee, mentre per quelle permanenti l'esenzione è condizionata
alla previsione contrattuale di devoluzione gratuita dal Comune.
Ricordo, infine, che per costante giurisprudenza le circolari e le
risoluzioni ministeriali non hanno alcun valore giuridico, dovendo
il giudice decidere unicamente in base alla legge. |