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TOSAP-COSAP 2006

DOMANDA:
 

65. Le scrivo per chiedere il suo parere in merito all’applicabilità della TOSAP per le occupazioni realizzate nel nostro territorio dall’Acquedotto Pugliese S.p.A.

Premesso:

Che il Ministero delle Finanze con risoluzione n. 12 del 16/02/1998 confermo’ l’orientamento di esonero dalla TOSAP per le occupazioni realizzate dall’Ente autonomo per l’Acquedotto Pugliese, in quanto i Comuni acquisiscono direttamente la proprieta’ delle opere destinate, per loro natura, ad un interesse generalizzato di tutta la collettività;

Che successivamente, con il Decreto Legislativo 11  maggio 1999, n. 141, l’Ente Autonomo per l’Acquedotto Pugliese si è trasformato in società per azioni.

 Che la predetta società, che svolge attività commerciale,  provvede alla distribuzione di acqua ad usi civili, nonché alla gestione dei servizi di fognatura e depurazione delle acque reflue per la Regione Puglia.

Si chiede se detta società debba corrispondere a questo Comune la T.O.S.A.P. per le occupazioni permanenti realizzate sul territorio comunale  in riferimento all’art. 63, comma 2, lettera f) del D.Lgs 446/97.

Si chiede, inoltre, se la stessa è tenuta al pagamento della TOSAP temporanea per gli allacciamenti richiesti dai singoli privati alla rete idrica.

 
RISPOSTA:
 

la lettera f) dello articolo 2 del D.Lgs.n.446/97 così dispone: "f) previsione per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato forfetariamente come segue: ".

In via preliminare, quindi, si deve evidenziare che tale corrispettivo concerne unicamente le occupazioni permanenti e non anche quelle temporanee, così che per queste ultime il corrispettivo, sia esso TOSAP o COSAP, è comunque dovuto. Una diversa interpretazione risulterebbe contraria ai principi che regolano le esenzioni tributarie per il quale esse possono trovare applicazione solo nei casi tassativamente indicati nella norma.

Per le occupazioni permanenti è invece necessario far riferimento a quanto previsto dallo articolo 49 del D.Lgs.n.507/93. La natura commerciale del concessionario non rende applicabile l'esenzione prevista dalla lettera a), essendo essa riferita ai soli Enti non commerciali, ma caso mai a quella prevista dalla lettera e) del predetto articolo, applicabile unicamente nel caso in cui la proprietà degli impianti adibiti ai servizi pubblici sia acquisita gratuitamente in proprietà del comune al termine della concessione e ciò per previsione contrattuale.

In sintesi, sempre risulta applicabile la TOSAP per le occupazioni temporanee, mentre per quelle permanenti l'esenzione è condizionata alla previsione contrattuale di devoluzione gratuita dal Comune.

Ricordo, infine, che per costante giurisprudenza le circolari e le risoluzioni ministeriali non hanno alcun valore giuridico, dovendo il giudice decidere unicamente in base alla legge.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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