Come si evince dalla lettura del comma 1 dello articolo 63 del
D.Lgs.n.446/97 il COSAP è posto in sostituzione della TOSAP. Ora, è
ovvia conseguenza che le esenzioni e le esclusioni previste per la
TOSAP debbano trovare applicazione automatica anche per il COSAP.
Pur se non espressamente previste nel regolamento.
Ne consegue che l’occupazione in argomento non debba essere
assoggettata al COSAP per il fatto che l’occupazione risulta
inferiore a mezzo metro quadrato. Di contro, non potrebbe trovare
applicazione l’esenzione prevista per la TOSAP dal comma 67 dello
articolo 3 della legge 549 del 1995, essendo tale esenzione
applicabile alle occupazioni realizzate per manifestazioni politiche
(quindi di regola temporanee) e non per le occupazioni altrimenti
realizzate, quali le bacheche.
Di contro, i francobolli applicabili sui pali della luce
sarebbero assoggettati a COSAP.
In senso conforme si è espresso lo stesso Ministero delle
Finanze, ritenendo, ad esempio, escludibile dal COSAP i passi
carrai, in quanto tale facoltà è prevista per la TOSAP (Risoluzione
n. 195 del 2000).
E’ mia convinzione che l’esclusione di cui si discute non sia
facoltativa ma persino obbligatoria. Se codesto Comune avesse
scrupoli può confermare tali principi nel relativo regolamento. |