In
via preliminare, si concorda nella tacita ammissione che scaturisce
dalla domanda posta per la quale anche per il COSAP debbano trovare
applicazione le stesse disposizioni previste per la TOSAP e quindi
anche il limite di esclusione previsto dal secondo capoverso del
comma 4 dello articolo 42 del D.Lgs.n.507/93 che prevede:” Non si
fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in
relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente
inferiore a mezzo metro quadrato o lineare”.
Già
da subito si evince dalla lettura della disposizione sopra in esame
che tale limite impositivo riguarda unicamente le occupazioni
ubicate sulla medesima area, così che quando le occupazioni sono
ubicate su aree diverse ogni oggetto facente parte di un gruppo
appartenente alla medesima area gode di tale esclusione. In sintesi,
la sommatoria non potrà riguardare le occupazioni poste in zone del
territorio diverse (vedasi anche la circolare ministeriale n. 43 del
20 febbraio 2005)
Solo
nel caso in cui la somma della superficie occupata in una singola
zona superasse il mezzo metro quadrato di superficie troverebbe
applicazione il presente corrispettivo. Ora, stabilito che in tale
ipotesi il corrispettivo trova applicazione, si ritiene che
per ogni singolo oggetto di occupazione, ubicato nelle zone
soggette a corrispettivo, debba operare l’arrotondamento al metro
quadrato superiore. Conforta tale soluzione proprio l’incertezza
interpretativa della norma in esame e quindi il principio
consolidato per il quale le riduzioni, le esclusioni, sono regolate
del principio della tassatività e quindi della loro interpretazione
restrittiva. |