TOSAP-COSAP 2006 |
DOMANDA: |
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70. . in riferimento alle Sanzioni Amministrative e più
precisamente all’art. 14, comma 2, della L. 689/81 che recita:
“omissis .... gli estremi della violazione debbono essere notificati
agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il
termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il
termine di 360 giorni dall’accertamento”;
Poiché a seguito del verbale della Polizia Municipale, per
occupazione abusiva del suolo pubblico, il nostro ufficio si attiva
con richiesta al trasgressore di indennità + oblazione e
successivamente, se l’oblazione non viene pagata entro 60 giorni,
emette ordinanza-ingiunzione (sanzione); Verificandosi sovente che
la trasmissione del verbale di accertamento della Polizia
Municipale all’ufficio tributi avvenga dopo svariati giorni e
questi, sebbene si sia attivato senza indugio, non riesca a
concludere la procedura sanzionatoria entro i 90 giorni dalla data
di accertamento (della Polizia Municipale). Quanto sopra premesso,
si chiede se i termini (90 giorni) decorrano dall’accertamento
della Polizia Municipale e non già dall’inizio della procedura
dell’ufficio tributi (o meglio, da quando l’ufficio stesso ne viene
a conoscenza);in caso di ricorso alla Commissione Tributaria avverso
il primo atto emanato (indennità + oblazione), deve intendersi che
questo ha effetto anche sull’oblazione sospendendo la procedura?
oppure, non essendo previsto ricorso all’oblazione, ma solo scritti
difensivi al Sindaco (Dirigente), l’ufficio, trascorsi i termini,
deve comunque procedere all’emissione dell’ordinanza-ingiunzione
(sanzione), avverso la quale il ricorso é proponibile? |
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RISPOSTA: |
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Le
sanzioni tributarie non sono regolate dalla legge 689 del 1981, ma
dallo articolo 20 del D.Lgs.n.472/97 che così dispone:
Decadenza e prescrizione.
1. L'atto di contestazione di cui all'articolo 16, ovvero l'atto
di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro
il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta
la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei
singoli tributi. Entro gli stessi termini devono essere resi
esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai
sensi dell'articolo 17, comma 3 (1).
2. Se la notificazione è stata eseguita nei termini previsti dal
comma 1 ad almeno uno degli autori dell'infrazione o dei soggetti
obbligati in solido, il termine è prorogato di un anno (2).
3. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive
nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di
irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla
definizione del
procedimento.
In conclusione, almeno se ho capito bene la domanda, i termini
disponibili per l'Ufficio Tributi, pur decorrendo dalla data del
verbale della Polizia Municipale sono diversi e molto più ampi. |
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