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TOSAP-COSAP 2006

DOMANDA:
 
70. . in riferimento alle Sanzioni Amministrative e  più precisamente all’art. 14, comma 2, della L. 689/81 che recita:  “omissis .... gli estremi della violazione debbono essere notificati agli  interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di  novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il termine di 360 giorni dall’accertamento”;
 Poiché a seguito del verbale della Polizia Municipale, per occupazione  abusiva del suolo pubblico, il nostro ufficio si attiva con richiesta al  trasgressore di indennità + oblazione e successivamente, se l’oblazione  non viene pagata entro 60 giorni, emette ordinanza-ingiunzione  (sanzione); Verificandosi sovente che la trasmissione del verbale di accertamento  della Polizia Municipale all’ufficio tributi avvenga dopo svariati giorni  e questi, sebbene si sia attivato senza indugio, non riesca a concludere  la procedura sanzionatoria entro i 90 giorni dalla data di accertamento (della Polizia Municipale). Quanto sopra premesso, si chiede se i termini (90 giorni) decorrano dall’accertamento della  Polizia Municipale e non già dall’inizio della procedura dell’ufficio  tributi (o meglio, da quando l’ufficio stesso ne viene a conoscenza);in caso di ricorso alla Commissione Tributaria avverso il primo atto  emanato (indennità + oblazione), deve intendersi che questo ha effetto  anche sull’oblazione sospendendo la procedura? oppure, non essendo  previsto ricorso all’oblazione, ma solo scritti difensivi al Sindaco  (Dirigente), l’ufficio, trascorsi i termini, deve comunque procedere all’emissione  dell’ordinanza-ingiunzione (sanzione), avverso la quale il ricorso é  proponibile?
 
RISPOSTA:
 

Le sanzioni tributarie non sono regolate dalla legge 689 del 1981, ma dallo articolo 20 del D.Lgs.n.472/97 che così dispone:

Decadenza e prescrizione.

1. L'atto di contestazione di cui all'articolo 16, ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi. Entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 17, comma 3 (1).
2. Se la notificazione è stata eseguita nei termini previsti dal comma 1 ad almeno uno degli autori dell'infrazione o dei soggetti obbligati in solido, il termine è prorogato di un anno (2).
3. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del
procedimento.
 In conclusione, almeno se ho capito bene la domanda, i termini disponibili  per l'Ufficio Tributi, pur decorrendo dalla data del verbale della Polizia  Municipale sono diversi e molto più ampi.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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