TOSAP-COSAP 2006 |
DOMANDA: |
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71. Precedente mail avevo colpevolmente dimenticato di premettere
che il comune di ….é in regime di COSAP, la qual cosa avrebbe
probabilmente cambiato il tenore della Sua risposta in merito. Alla
luce della doverosa precisazione, quindi, Le rinnovo i termini del
quesito formulato, scusandomi dell’imprecisione – Ufficio Tributi.
Si chiede se i termini (90 giorni) per l’emissione
dell’ordinanza-ingiunzione decorrano dall’accertamento della
Polizia Municipale e non già dall’inizio della procedura
dell’ufficio tributi (o meglio, da quando l’ufficio stesso ne viene
a conoscenza). In caso di ricorso alla Commissione Tributaria
avverso il primo atto emanato (indennità + oblazione), deve
intendersi che questo ha effetto anche sull’oblazione, sospendendo
la procedura? oppure, non essendo previsto ricorso all’oblazione,
ma solo scritti difensivi al Sindaco (Dirigente), l’ufficio,
trascorsi i termini, deve comunque procedere all’emissione
dell’ordinanza-ingiunzione (sanzione), avverso la quale il ricorso
é proponibile? |
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RISPOSTA: |
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Le riassumo quanto esposto telefonicamente.
In sintesi, due sono i procedimenti sanzionatori, per cui i termini
per l'ufficio tributi decorrono sololo dal momento in cui il
predetto ufficio ne viene a conoscenza. Ulteriore
motivo di inapplicabilità di tale termine è che nel caso descritto
la sanzione è elemento accessorio della indennità COSAP, così da
seguire il termine di prescrizione quinquennale stabilito dal n. 4
dello articolo 2948
del codice civile. Infine, ritengo illegittima la disposizione del
vostro regolamento che determina la sanzione in misura fissa del 150
per cento, poiché palesemente in contrasto con la legge 689 del 1981
che ammette l'oblazione nella misura del 66,66 per cento. |
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