Da sempre la giurisprudenza ha ammesso la pacifica coesistenza
applicativa per la stessa occupazione di un canone di concessione
previsto dal codice della strada con la tassa occupazione spazi ed
aree pubbliche o con il COSAP, introdotto in forma alternativa
rispetto alla TPSAP dallo articolo 63 del D.Lgs.n.446/97. Tale
possibile coesistenza applicativa di un canone di concessione con la
TOSAP (ed il COSAP) è stata parzialmente mortificata dal comma 3
dello articolo 63 del decreto legislativo sopra richiamato che al
secondo capoverso stabilisce che dal canone di concessione vanno
dedotti la TOSAP o il COSAP corrisposto per la medesima occupazione,
così che di fatto quando il canone di concessione risulta pari o
superiore alla TOSAP od al COSAP solo il primo risulta di fatto
applicabile.
Fatta questa premessa ed evidenziato il limite quantitativo sopra
indicato non può dubitarsi il diritto della Provincia di esigere
tali corrispettivi per le occupazioni realizzate all’interno di
centri abitati di comuni con popolazione inferiore a 10000 abitanti,
a nulla rilevando che ai sensi del comma 3 dello articolo 26 del
DLgs.n.285/92 il rilascio materiale della concessione sia di
competenza del comune, previo nulla osta dell’ente proprietario e
quindi della Provincia. Infatti, come si evince dalla lettura dello
articolo 27, il reale detentore del potere autorizzatorio è anche in
questo caso la Provincia, anche se materialmente il rilascio del
provvedimento è fatto dal Comune, essendo il nulla osta di codesto
Ente vincolante per il rilascio della autorizzazione o della
concessione.
Anche la dottrina e la giurisprudenza hanno da sempre riconosciuto
che il canone di concessione è dovuto quale riconoscimento della
precarietà della occupazione a favore del proprietario del suolo
pubblico.
Non diversamente si esprime per il COSAP il primo comma dello
articolo 63 del decreto sopra indicato e per la TOSAP il comma 4
dello articolo 38 del D.Lgs.n.507/93. Di contro, né la Provincia né
il Comune sarebbero legittimati ad esigere alcun corrispettivo in
tali comuni.
In conclusione, non vi sono dubbi né in dottrina né in
giurisprudenza in ordine alla legittimità della applicazione del
canone di concessione da parte della Provincia per le occupazioni
realizzate all’interno di centri abitati di comuni con popolazione
inferiore a 10000 abitanti, avvertendo tuttavia che da tale canone
deve essere dedotta l’eventuale TOSAP dovuta per la medesima
occupazione, così come previsto dal già citato comma 3 dello
articolo 63 del D.Lgs.n.446/97. In sintesi, se il canone fosse pari
a 100 e la TOSAP 80, è corrisposto solo 100 perché la TOSAP di
entità inferiore risulterebbe assorbita dal primo corrispettivo. |