74.
Questo Comune ha una popolazione inferiore a 5000 abitanti ed il
suo territorio è attraversato dalla strada provinciale.
Lungo la suddetta strada sono installati cartelloni ed insegne
pubblicitarie e vi si trovano anche diversi locali che occupano lo
spazio pubblico.
Si
chiede di conoscere il Vostro parere sul seguente quesito :
l’imposta sulla pubblicità e la TOSAP relativamente agli impianti
installati o ai suoli pubblici occupati sulla via provinciale devono
essere corrisposti al Comune o alla Provincia? |
Mentre l’imposta sulla pubblicità non può che
essere comunale, come del resto compare dal testo e del decreto
legislativo 507 del 1993, intitolato revisione della imposta
comunale sulla pubblicità….., la TOSAP può essere in astratto sia di
spettanza comunale che provinciale (e dell’ANAS per le occupazioni
realizzate su strade statali).
Ora, essendo le occupazioni in argomento
poste su strada provinciale attraversante un comune con popolazione
non superiore a 10000 abitanti, la TOSAP risulta nel caso
descritto di spettanza della Provincia, in quanto proprietaria del
tratto di strada e delle sue pertinenze, come risulta chiaramente
dalla lettura dello articolo 38 del predetto decreto legislativo.
Non ha rilevanza il fatto che ai sensi dello articolo 27 del codice
della Strada codesto Comune sia tenuto al rilascio del provvedimento
autorizzatorio, previo nulla osta della Provincia, essendo titolare
del diritto l’Ente che risulta proprietario del suolo sottratto
all’uso pubblico, evidenziando peraltro che quando i mezzi
pubblicitari sono posti su area privata questi daranno luogo al
pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità, ma non alla TOSAP.
Altresì, si fa rilevare che molti mezzi
pubblicitari sfuggono al pagamento della TOSAP, prevedendo il
secondo capoverso dello articolo 42 del predetto decreto che non si
fa luogo alla applicazione del tributo per le occupazioni che in
relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente
inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, evidenziando che la
superficie è calcolata in base alla proiezione a terra del mezzo.
In conclusione, codesto Comune è titolare
della sola imposta sulla pubblicità, ma mai della TOSAP che compete
alla Provincia, peraltro tributo non sempre applicabile sui mezzi
pubblicitari, quando posti su area privata oppure quando la loro
proiezione a terra risulta inferiore a mezzo mq. |