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TOSAP-COSAP 2006

DOMANDA:
 

83. Il consiglio comunale nell'anno 2000 ha esentato dalla TOSAP i passi carrai ad uso agricolo con validità retroattiva dal 01.01.1988. Mi trovo ora a discutere con la Ditta cui è stata affidata la gestione della TOSAP: tale Ditta ha emesso cartella esattoriale e conseguente fermo amministrativo del mezzo per un passo carraio che dà accesso ad
un box auto nel quale sono depositati anche attrezzi agricoli. il box auto è adiacente alla casa, ma non direttamente collegato. Nel cortile è situata una stalla, mezzi agricoli e si ha accesso ai fondi agricoli. Il proprietario è coltivatore diretto regolarmente iscritto nei ruoli previdenziali ex SCAU. Secondo Lei è giusto assoggettare a TOSAP il
passo carraio relativo al box auto? Secondo quali principi?

 
RISPOSTA:
 

Devo, purtroppo, comunicare che il contribuente in oggetto è tenuto al pagamento del tributo iscritto a ruolo e ciò per il fatto che la mancata proposizione del ricorso, sia contro l'accertamento che contro la cartella. ha reso la pretesa ormai definitiva. Del resto il contribuente non aveva ragione neppure nel merito, non potendosi considerare esente ai sensi dello articolo 49 del D.Lgs.n.507/93 ed essendo la deliberazione sopra indicata illegittima per violazione delle stesse disposizioni citate che ammettevano efficacia retroattiva solo nel caso in cui il Comune non avesse
mai applicato la TOSAP sui passi carrai (lettera d del comma 63 dello articolo 3 della legge 549 del 1995). Ulteriore motivo che determina il necessario rigetto della istanza citata sta nel fatto che in caso di accoglimento si determinerebbe disparità di trattamento con  gli altri contribuenti che hanno pagato senza avere rimborso.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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