83. Il consiglio comunale nell'anno 2000 ha
esentato dalla TOSAP i passi carrai ad uso agricolo con validità
retroattiva dal 01.01.1988. Mi trovo ora a discutere con la Ditta
cui è stata affidata la gestione della TOSAP: tale Ditta ha emesso
cartella esattoriale e conseguente fermo amministrativo del mezzo
per un passo carraio che dà accesso ad
un box auto nel quale sono depositati anche attrezzi agricoli. il
box auto è adiacente alla casa, ma non direttamente collegato. Nel
cortile è situata una stalla, mezzi agricoli e si ha accesso ai
fondi agricoli. Il proprietario è coltivatore diretto regolarmente
iscritto nei ruoli previdenziali ex SCAU. Secondo Lei è giusto
assoggettare a TOSAP il
passo carraio relativo al box auto? Secondo quali principi? |
Devo, purtroppo, comunicare che il
contribuente in oggetto è tenuto al pagamento del tributo iscritto a
ruolo e ciò per il fatto che la mancata proposizione del ricorso,
sia contro l'accertamento che contro la cartella. ha reso la pretesa
ormai definitiva. Del resto il contribuente non aveva ragione
neppure nel merito, non potendosi considerare esente ai sensi dello
articolo 49 del D.Lgs.n.507/93 ed essendo la deliberazione sopra
indicata illegittima per violazione delle stesse disposizioni citate
che ammettevano efficacia retroattiva solo nel caso in cui il Comune
non avesse
mai applicato la TOSAP sui passi carrai (lettera d del comma 63
dello articolo 3 della legge 549 del 1995). Ulteriore motivo che
determina il necessario rigetto della istanza citata sta nel fatto
che in caso di accoglimento si determinerebbe disparità di
trattamento con gli altri contribuenti che hanno pagato senza avere
rimborso. |