La giurisprudenza consolidata ha sempre ammesso la pacifica
coesistenza della Tassa di occupazione e del canone di concessione.
Fra le tante sentenze in materia si riporta qui di seguito la
massima ricavabile dalla sentenza della Corte di Cassazione, n.
19254 del 2003 che così dispone:
Massima:
In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
(TOSAP), il presupposto impositivo e' costituito, ai sensi
dell'art. 38 del D.Lgs. 15
novembre 1993, n. 507, dall'occupazione di qualsiasi natura di
spazi ed aree
facenti parte del demanio o del patrimonio indisponibile dei
comuni e delle
province, comportante un'effettiva sottrazione della
superficie all'uso
pubblico. Ne consegue che l'occupazione di una superficie
all'interno di
un'a- rea attrezzata adibita a mercato non e' soggetta alla
tassa in
questione qualora il giudice di merito accerti che detta area sia
costituita
da un edificio chiuso (o soggetto a chiusura negli orari in
cui non sia
espressamente aperto al pubblico), ovvero anche da uno spazio non
edificato,
ma appositamente recintato e chiuso al pubblico negli orari in
cui non sia
espressamente aperto per la vendita. Non vale, invece, ad
escludere
l'applicazione della tassa la circostanza che l'utilizzazione
dello spazio
per l'esercizio del commercio sia oggetto di concessione
da parte del
comune, non sussistendo, peraltro, incompatibilita' tra canone
concessorio e
tassa in esame, trattandosi di proventi di natura e fondamento
del tutto
diversi (come dimostra, del resto, l'art. 17, comma
sessantatre',della legge
15 maggio 1997, n.
127).
Massima tratta dal CED della Cassazione.
Non diversamente si è espressa la Commissione Tributaria regionale
della Campania, Sezione XX, con la sentenza n. 37 del 2003 che così
si esprime:
Massima:
La circostanza che il medesimo soggetto passivo di imposta
corrisponda al
Comune un canone di concessione per l'uso di un
banco o stand all'interno di
mercatini comunali, non esime lo stesso dal pagamento della Tosap,
stante la
natura e casuale tra le due entrate, trattandosi nel primo
caso di una
prestazione patrimoniale che rientra nella disponibilita'
dell'Ente, mentre
nel secondo caso di un tributo la cui esazione non e'
disponibile da parte
dello stesso Ente.
Indirettamente, ciò è confermato dallo stesso articolo 63 del
D.lgs.n.446/97 che al comma 3 ultima parte così prevede:
“Dalla misura complessiva del canone ovvero della tassa
prevista al comma 1 va detratto l'importo di altri canoni
previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla
provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli
connessi a prestazioni di servizi.”
Dimostrata quindi la pacifica coesistenza fra canone di concessione
TOSAP o COSAP, si deve, altresì, rilevare che è peraltro pretestuosa
la richiesta del concessionario di ricevere l’aggio sul canone di
concessione direttamente introitato dal comune. Infatti, con le
concessioni, per l’appunto chiamate traslative, il concessionario
subentra nelle funzioni che il Comune ha ad esso esplicitamente
trasferito in forza del contratto di appalto e non anche in quelle
che il Comune non abbia a lui esplicitamente trasferito. Senza
contare poi dello indebito arricchimento che deriverebbe al
concessionario nel caso di riconoscimento dell’aggio per una
attività da esso non svolta.
In conclusione, le ragioni dello Ufficio Ragioneria di codesto
comune sono pienamente fondate e responsabili. |