In via preliminare, si deve evidenziare che secondo
interpretazione della dottrina e del Ministero delle Finanze,
significativa al riguardo è la risoluzione n. 195 del 21 dicembre
2000 in tema della possibilità di esentare i passi carrai anche ai
fini COSAP, per il presente corrispettivo non risulta legittimo
introdurre esenzione regolamentari non previste espressamente dalla
legge per la TOSAP.
Ora, mancando una norma che lo acconsenta, non risulta legittimo
escludere dal , pagamento le occupazioni di suolo pubblico, seppure
le stesse si rendano necessarie per ottemperare all’ordine imposto.
Del resto, quando la legge ha voluto accordare la possibilità di
esentare lo ha fatto espressamente, come nel caso delle zone
precluse al traffico a seguito di esecuzione di opere pubbliche
(art. 1 comma 86 legge 28 dicembre 1995, n. 549).
Ne consegue che codesto Comune non può legittimamente escludere
dal pagamento del canone in argomento l’occupazione sopra descritta,
risultando irrilevanti i motivi per i quali la stessa è stata posta
doverosamente in essere.
Caso mai il Comune conceda un contributo, ma non l’esclusione dal
pagamento del presente canone, sempre che sussistano le condizioni
per la relativa concessione. |