E’ necessario distinguere fra riscossione
coattiva di entrate tributarie con la riscossione coattiva di
entrate non tributarie.
Infatti, per le prime l’Agenzia delle
Entrate, con nota n. 38972 del 17 marzo 2003, ha affermato che
l’esattore è obbligato ad effettuare la riscossione coattiva anche
quando il Comune abbia provveduto direttamente alla relativa
riscossione spontanea.
Tale nota, seppur commentata dalla stampa
specializzata, non è stata pubblicata sul sito ministeriale.
Sulla base di quanto sopra esposto, si
consiglia codesto Comune di richiedere, se non già effettuato,
dichiarazione scritta del concessionario di rifiuto a tale
adempimento, interessando in tale ipotesi la Direzione Regionale di
competenza per l’avvio dell’eventuale rapporto disciplinare nei
confronti del concessionario.
E’ comunque da evidenziare che la riscossione
coattiva mediante decreto ingiuntivo di cui al RD n. 639 del 1910
risulta spesso più comodata ed economica rispetto a quella coattiva
mediante ruolo esattoriale. |