Il
comma 4 dell'articolo 6 del D.Lgs.n.218 del 1997 così dispone:
4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al
comma 2, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula
al contribuente l'invito a comparire. Fino all'attivazione
dell'ufficio delle entrate, la definizione ha effetto ai soli fini
del tributo che ha formato oggetto di accertamento. All'atto del
perfezionamento della definizione, l'avviso di cui al comma 2 perde
efficacia.
Ne consegue che la soluzione corretta è quella indicata al punto 1),
precisando altresì che tale termine è da ritenersi non perentorio. |