3.
Questo comune non ha mai applicato l'addizionale comunale IRPEF
- nel 2005, prima della approvazione del bilancio 2005, con atto di
GC, abbiamo deliberato di determinare l'addizionale comunale IRPEF
nella misura consentita dal c. 51 della legge finanziaria 2005
(0,1%) con decorrenza 01/01/2006
Vorremmo sapere, siccome quest'anno in finanziaria non se n'è
parlato, se effettivamente l'applicazione dell'addizionale decorre
dal 01/01/06 per gli Enti che non l'hanno mai applicata prima,
oppure anche per tali Enti decorre dal 31/12/06. Vorremmo sapere
inoltre se, qualora potessimo applicarla, dobbiamo deliberarla
nuovamente prima dell'approvazione del bilancio 2006, oppure vale la
deliberazione adottata nel 2005 che già faceva decorrere
l'addizionale al 01/012006. Qualora invece, non ci fosse la
necessità o gli amministratori non volessero applicarla, a decorrere
dal 2006, bisogna darne atto in qualche delibera di GC? |
Al quesito posto ha dato risposta positiva il TAR Lazio. Tale
sentenza, pubblicata su Italiaoggi, è conferme alle mie convinzioni
e mi meraviglia leggere attraverso la lettura dell'articolo apparso
su Italiaoggi che il Ministero non fosse d'accordo su tale
interpretazione. In sintesi, i comuni che non hanno mai istituito
l'addizionale in argomento non l'anno mai aumentata, essendo
matematicamente zero la loro posizione. La legge finanziaria 2006
non dispoinendo diversamente riconferma tale facoltà, a decorrere
dal 1° gennaio 2006, purchè sia istituita entro il 31 marzo (termine
legale di approvazione del bilancio). Risulta preferibile
rideliberare l'istituzione con delibera del consiglio e fissare poi
puntualmente l'aliquota con delibera di giunta. Nel caso in cui gli
amministratori non vogliano riproporla è opportuna una delibera di
revoca del provvedimento già assunto.
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Via libera all'addizionale comunale all'IRPEF dello 0,1%
anche per gli enti che hanno deliberato per la prima
volta l'aliquota durante il periodo di blocco disposto
dalle leggi finanziarie. Lo ha deciso
Il Tar Lazio sul
ricorso presentato dal Comune di Meda contro il
Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, per
l'annullamento del provvedimento emesso dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le
Politiche Fiscali - prot. n. 11495/2005/DPF/UFF/II del
14 aprile 2005 con cui si afferma che non può trovare
applicazione la delibera n. 7 del 31.1.2005 di codesto
Comune, con la quale, tra l'altro, è stata rideterminata
nello 0,1% per l'anno 2005, l'aliquota dell'addizionale
comunale dell'IRPEF per le ragioni indicate nella
circolare n. 1/DPF del 18 marzo 2005, esaustiva in
proposito nonché della suindicata circolare, nella parte
in cui esclude dall'esercizio della facoltà concessa
dall'art. 1, comma 51 della legge finanziaria per il
2005 quei comuni che hanno deliberato per la prima volta
dopo il 29 settembre 2002 la facoltà di aumentare
l'addizionale IRPEF anche se tali delibere non hanno
prodotto effetti in quanto
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Articolo 27, comma 8, della legge n. 448 del 2001. Il comma 16 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, è sostituito dal seguente:
"16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale
all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi
pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle
entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di
cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento". |