corso Magenta, 22 - Brescia - tel. 030 3758827

 

VARIE 2006

DOMANDA:
 

3. Questo comune non ha mai applicato l'addizionale comunale IRPEF

- nel 2005, prima della approvazione del bilancio 2005, con atto di GC, abbiamo deliberato di determinare l'addizionale comunale IRPEF nella misura consentita dal c.  51 della legge finanziaria 2005 (0,1%) con decorrenza 01/01/2006

Vorremmo sapere, siccome quest'anno in finanziaria non se n'è parlato, se effettivamente l'applicazione dell'addizionale decorre dal 01/01/06 per gli Enti che non l'hanno mai applicata prima, oppure anche per tali Enti decorre dal 31/12/06. Vorremmo sapere inoltre se, qualora potessimo applicarla, dobbiamo deliberarla nuovamente prima dell'approvazione del bilancio 2006, oppure vale la deliberazione adottata nel 2005 che già faceva decorrere l'addizionale al 01/012006. Qualora invece, non ci fosse la necessità o gli amministratori non volessero applicarla, a decorrere dal 2006, bisogna darne atto in qualche delibera di GC?

 
RISPOSTA:
 

Al quesito posto ha dato risposta positiva il TAR Lazio. Tale sentenza, pubblicata su Italiaoggi, è conferme alle mie convinzioni e mi meraviglia leggere attraverso la lettura dell'articolo apparso su Italiaoggi che il Ministero non fosse d'accordo su tale interpretazione. In sintesi, i comuni che non hanno mai istituito l'addizionale in argomento non l'anno mai aumentata, essendo matematicamente zero la loro posizione. La legge finanziaria 2006 non dispoinendo diversamente riconferma tale facoltà, a decorrere dal 1° gennaio 2006, purchè sia istituita entro il 31 marzo (termine legale di approvazione del bilancio). Risulta preferibile rideliberare l'istituzione con delibera del consiglio e fissare poi puntualmente l'aliquota con delibera di giunta. Nel caso in cui gli amministratori non vogliano riproporla è opportuna una delibera di revoca del provvedimento già assunto.

Il Tar Lazio sblocca l'addizionale Irpef

 

Via libera all'addizionale comunale all'IRPEF dello 0,1% anche per gli enti che hanno deliberato per la prima volta l'aliquota durante il periodo di blocco disposto dalle leggi finanziarie. Lo ha deciso Il Tar Lazio sul ricorso presentato dal  Comune di Meda contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, per l'annullamento del provvedimento emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche Fiscali - prot. n. 11495/2005/DPF/UFF/II del 14 aprile 2005 con cui si afferma che non può trovare applicazione la delibera n. 7 del 31.1.2005 di codesto Comune, con la quale, tra l'altro, è stata rideterminata nello 0,1% per l'anno 2005, l'aliquota dell'addizionale comunale dell'IRPEF per le ragioni indicate nella circolare n. 1/DPF del 18 marzo 2005, esaustiva in proposito nonché della suindicata circolare, nella parte in cui esclude dall'esercizio della facoltà concessa dall'art. 1, comma 51 della legge finanziaria per il 2005 quei comuni che hanno deliberato per la prima volta dopo il 29 settembre 2002 la facoltà di aumentare l'addizionale IRPEF anche se tali delibere non hanno prodotto effetti in quanto

 

Articolo 27, comma 8, della legge n. 448 del 2001. Il comma 16 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:
"16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

powered by EUROCOPPE s.r.l.