Il
quesito posto deve essere valutato in base ai principi stabiliti
dalla Corte Costituzionale ed alle successive innovazioni normative,
riprese dalla giurisprudenza più recente della Corte di
Cassazione. Infatti, la Corte Costituzionale con sentenza n. 280
del 15 luglio 2005, ha dichiarato fondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 25 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, nel testo modificato dall'art. 1 comma 1, lettera
b), del D. Lgs. 27 aprile 2001, n. 193, sollevata con
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Secondo la
predetta Corte la mancata esplicita previsione di un termine
entro il quale la cartella di pagamento delle imposte
liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600, deve essere notificata, a pena di decadenza, al
contribuente, costituisce violazione del principio generale
piu' volte evocato nella giurisprudenza Corte di Cassazione
secondo il quale non e' consentito lasciare il contribuente
esposto senza limiti temporali all'azione esecutiva del Fisco.
In sostanza, rispondendo al quesito posto,
sulla base dei principi fissati dalla Corte Costituzionale, è
necessario evidenziare che la cartella debba essere notificata entro
il termine di prescrizione stabilito dalla legge speciale che
disciplina la singola entrata.
Tuttavia, le sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di
Cassazione si riferiscono ai tributi erariali così che per alcune
entrate comunali di carattere tributario permane un vuoto normativo,
allorché la specifica disciplina faccia riferimento non alla data di
notifica della cartella ma alla della formazione del ruolo da
consegnare al concessionario:
a)
TARSU articolo 72 del D.Lgs.n.507/93;
b)
Pubblicità articolo 9, comma 6, del D.Lgs.n.507/93 (a valere per
analogia anche per TOSAP);
c)
ICI: articolo 12 D.Lgs.n.504/92.
Infatti, per tali entrate non può trovare applicazione tale
principio (cartella notificata entro tale termine), dovendosi invece
verificare che il termine di prescrizione o di decadenza sia
rispettato al momento della approvazione del ruolo da parte del
funzionario responsabile del tributo. Di contro, permane valido
l’indirizzo indicato dalla Corte Costituzionale per le altre entrate
per le quali la legge speciale indica il termine senza nulla
specificare così il medesimo dovrà essere osservato con riferimento
non alla data di approvazione del ruolo ma alla data della notifica
della cartella esattoriale:
a)
Tariffa di igiene ambientale (5 anni ai sensi del n.4 dell’articolo
2948 cc);
b)
Canoni di depurazione e fognatura (c.s);
c)
COSAP permanente (c,s);
d)
Canone per l’esposizione mezzi pubblicitari (c.s.);
Per le sanzioni,
invece, la cartella dovrà essere notificata entro 5 anni dalla
commissione della violazione, così come previsto dall’articolo 28
della legge 689 del 1981.
In sintesi, la perdita da parte del Comune
del diritto alla riscossione è suddivisibile in tre categorie di
entrate comunali:
a)
entrate tributarie: si ha riguardo alla data di approvazione del
ruolo (o del decreto ingiuntivo);
b)
entrate patrimoniali: si ha riguardo alla data di notifica della
cartella (o del decreto ingiuntivo);
c)
sanzioni: si ha riguardo che la cartella od il decreto ingiuntivo
siano notificati al trasgressore entro 5 anni dalla violazione.
Essendo quindi non verificabile
oggettivamente il termine indicato alla lettera a) da parte del
contribuente, mentre si attende che il legislatore al più presto si
accorga e completi tale lacuna, si consiglia i comuni di procedere
alla notifica della cartella o del decreto ingiuntivo il più presto
possibile, evitando di aderire a proposte dei concessionari dirette
a far precedere la notifica della cartella dall’ avviso bonario,
espediente questo che potrebbe ampliare in modo anomalo la data di
notifica della cartella esattoriale. |