8.
La normativa prevede la distinzione in categorie: usi domestici e
altri usi (agricolo, industriale, ecc.).
Ma in base alla legge n. 144 del 24.04.1989 non è stata introdotta
anche la tariffa usi agrozootecnici esclusivamente per allevamento
animali?
In caso di risposta affermativa il Comune ha l'obbligo di adeguare
il proprio regolamento a tale disposizione? |
Alle domande si risponde in senso affermativo, come risulta dal
comma 3 dell'articolo 9 del DL 66 del 1989 convertito nella legge
144 del 1989. Si ritiene tuttavia che la modifica del vigente
regolamento, seppur indicata dalla norma, non pare necessaria e ciò
per il fatto che la legge è di per sé idonea alla immediata
applicazione e ciò per il fatto che le disposizioni di legge
prevalgono su quelle regolamentari:
3.
Per l'anno 1989, le tariffe per il servizio degli acquedotti sono
determinate dagli enti locali e loro consorzi, o, se abilitati per
legge, dagli enti gestori in deroga all'articolo 17, comma 1, della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, in misura non inferiore all'80 per
cento e non superiore al 100 per cento dei costi di gestione. "I
suddetti enti devono adottare entro il 30 giugno 1989 appositi
regolamenti per il servizio degli acquedotti che prevedano
distinzioni tra le categorie di utenza. Per le attività di
allevamento degli animali il costo unitario del servizio non potrà
superare il 50 per cento della tariffa ordinaria determinata per le
abitazioni civili". |