La violazione connessa al versamento non da’ luogo, diversamente
alle fattispecie di omessa od infedele denuncia, allo istituto della
continuazione ossia alla applicazione di una unica sanzione, come
recentemente specificato per tali infrazioni dalla Corte
Costituzionale con sentenza n. 2823 del 2005.
Infatti, mentre la dichiarazione produce i suoi effetti a tempo
indeterminato una volta presentata o allorché omessa, il versamento
è dotato di propria autonomia specifica riferita alla singola
annualità ed anzi ulteriormente distinto fra quello in acconto e
quello a saldo.
Ne consegue che la sanzione deve essere applicata tutte le singole
volte in cui il versamento in acconto o a saldo non sia stato
effettuato correttamente. |