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VARIE 2006

DOMANDA:
 

16. Sono responsabile dell'Ufficio Tributi (D2) con funzione individuata con atto di Giunta. Sottoscrivo le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appongo il visto di esecutività sui ruoli e dispongo i rimborsi. Fino allo scorso anno ho rappresentato l'ente in giudizio con atto di  delega del Sindaco. Ora alla luce dell'art. 3 bis del Dlgs  44 del 31.03.2005   in cui si parla di capacità di stare in giudizio tramite dirigente o se privi di tale figura da titolare di posizione organizzativa (preciso che l''ente è sprovvisto di figure dirigenziali sono individuati capiarea D3 e D4 con posizione organizzativa) mi chiedo se posso ancora stare in giudizio visto che non sono titolare di posizione organizzativa.

Potrei avere diritto ad averla?

 
RISPOSTA:
 

L’articolo 3bis del DL 44 del 2005, convertito dalla legge   88/05  così dispone:

DECRETO-LEGGE 31 marzo 2005 n.44 (in Gazz. Uff., 1 aprile , n. 75 ) - Decreto convertito, con modificazioni, in legge 31 maggio 2005, n. 88. - Disposizioni urgenti in materia di enti locali.

Articolo 3bis

Capacità dell'ente locale di stare in giudizio attraverso il dirigente (1)

Art. 3-bis.
. All'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio".
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
(1) Articolo inserito in sede di conversione dalla legge 31 maggio 2005, n. 88

Ora, nel processo tributario intervengono per il Comune due soggetti, il rappresentante del Comune e l’assistente tecnico del Comune ossia il difensore.

La norma in argomento è intervenuta unicamente per acconsentire che la rappresentanza in giudizio del Comune possa essere data anziché al sindaco al dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio.

Nulla di nuovo invece concerne la difesa del Comune che potrà essere affidata come in passato, così che Lei potrà continuare a difendere il Comune, solo che la delega potrà essere affidata dal Sindaco, come prima, oppure, se diversamente deciso dal Comune, dal titolare della posizione organizzativa in cui è collocato l’ufficio tributi.

Se invece Lei risultasse il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio potrebbe essere chiamato dal Comune, meglio se recepito dallo statuto,  ad espletare entrambe le due funzioni, sia quella di rappresentante che di difensore.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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