21. Questo Servizio ha sin dall’anno 2000 esercitato un’ampia
attività di accertamento e liquidazione sull’ICI, attività
compiutamente espletata curando con difesa d’ufficio anche il
contenzioso tributario facendo ricorso all’incentivazione del
personale ex art. 3 comma 57 della legge 23.12.1996 n. 662. I
risultati conseguiti sono stati di grande rilevanza.
Ora, alla luce di quanto esposto, questo
Servizio, a causa dell’esiguità del personale assegnato e la
consistenza delle attività da espletare è nella necessità di
utilizzare il medesimo personale anche in Plus Orario giornaliero ed
ha perciò proposto una modifica del regolamento generale delle
Entrate con integrazione di un articolo che prevede, oltre alla
incentivazione del personale per attività di accertamento e
liquidazione ICI anche l’incentivazione per attività di accertamento
e liquidazione sugli altri tributi (T.I.A., COSAP, CIMP).
Sono state sollevate eccezioni di
illegittimità dell’atto. A sostegno di questa iniziativa, questo
Servizio ha evidenziato che nell’ambito della potestà regolamentare
e in assenza di norme che ne vietino l’attuazione, la modifica
proposta può essere approvata.
Oltre a sostenerne la legittimità questo
Servizio ne deduce l’opportunità considerato che il Comune di CV ha
sperimentato l’affidamento a terzi con risultati assolutamente
negativi, considerata l’alta professionalità e formazione del
personale addetto e anche la necessità di potenziare l’attività di
accertamento sugli altri tributi.
Si chiede di conoscere un parere in ordine
alla correttezza e legittimità della proposta formulata. |
Una interpretazione letterale e quindi restrittiva della norma
porterebbe a ritenere che il fondo incentivante in argomento debba
essere attivato con i soli proventi derivanti dalla attività di
accertamento in tema di imposta comunale sugli immobili. Con ogni
probabilità, tuttavia, la volontà sostanziale della norma sembra,
invece, voler sollecitare il personale addetto al recupero della
evasione di ogni e qualsiasi entrata, onde meglio distribuire il
carico tributario e paratributario fra i consociati.
Una restrittiva applicazione della norma porterebbe,
inevitabilmente, l’Ufficio a riservare, almeno in via prioritaria,
le proprie potenzialità di accertamento alla sola ICI, trascurando
invece il recupero delle restanti entrate.
Non sembra peraltro che una previsione regolamentare formulata in
senso estensivo, si da computare nel calcolo anche entrate diverse
dall’ICI, possa ritenersi illegittima e ciò per il fatto che
altrimenti servirebbe a ben poco la potestà regolamentare concessa
dall’ordinamento al Comune, dovendo in tale ipotesi confermare il
regolamento pedissequamente la legge.
In conclusione, a mio modesto avviso, sempre che il Comune lo
voglia, non sembrano sussistere preclusioni di legittimità della
scelta estensiva descritta ed anzi la soluzione prospettata appare
opportuna, in quanto estremamente efficace per il miglioramento dei
risultati di gestione dello Uffici Tributi. |