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VARIE 2006

DOMANDA:
 

21. Questo Servizio ha sin dall’anno 2000 esercitato un’ampia attività di accertamento e liquidazione sull’ICI, attività compiutamente espletata curando con difesa d’ufficio anche il contenzioso tributario facendo ricorso all’incentivazione del personale ex art. 3 comma 57 della legge 23.12.1996 n. 662. I risultati conseguiti sono stati di grande rilevanza.

Ora, alla luce di quanto esposto, questo Servizio, a causa dell’esiguità del personale  assegnato e la consistenza delle attività da espletare è nella necessità di utilizzare il medesimo personale anche in Plus Orario giornaliero ed ha perciò proposto una modifica del regolamento generale delle Entrate  con integrazione di un articolo che prevede, oltre alla incentivazione del personale per attività di accertamento e liquidazione ICI anche l’incentivazione per attività di accertamento e liquidazione sugli altri tributi (T.I.A., COSAP, CIMP).

Sono state sollevate eccezioni di illegittimità dell’atto. A sostegno di questa iniziativa, questo Servizio ha evidenziato che nell’ambito della potestà regolamentare e in assenza di norme che ne vietino l’attuazione, la modifica proposta può essere approvata.

Oltre a sostenerne la legittimità questo Servizio ne deduce l’opportunità considerato che il Comune di CV ha sperimentato l’affidamento  a terzi con risultati assolutamente negativi, considerata l’alta professionalità e formazione del personale addetto e anche la necessità di potenziare l’attività di accertamento sugli altri tributi.

Si chiede di conoscere un  parere in ordine alla correttezza e legittimità della proposta formulata.

 
RISPOSTA:
 

Una interpretazione letterale e quindi restrittiva della norma porterebbe a ritenere che il fondo incentivante  in argomento debba essere attivato con i soli proventi derivanti dalla attività di accertamento in tema di imposta comunale sugli immobili. Con ogni probabilità, tuttavia, la volontà sostanziale della norma sembra, invece, voler sollecitare il personale addetto al recupero della evasione di ogni e qualsiasi entrata, onde meglio distribuire il carico tributario e paratributario fra i  consociati.

Una restrittiva applicazione della norma porterebbe, inevitabilmente, l’Ufficio a riservare, almeno in via prioritaria, le proprie potenzialità di accertamento alla sola ICI, trascurando invece il recupero delle restanti entrate.

Non sembra peraltro che una previsione regolamentare formulata in senso estensivo, si da computare nel calcolo anche entrate diverse dall’ICI, possa ritenersi illegittima e ciò per il fatto che altrimenti servirebbe a ben poco la potestà regolamentare concessa dall’ordinamento al Comune, dovendo in tale ipotesi confermare il regolamento pedissequamente la legge.

In conclusione, a mio modesto avviso, sempre che il Comune lo voglia, non sembrano sussistere preclusioni di legittimità della scelta estensiva descritta ed anzi la soluzione prospettata appare opportuna, in  quanto estremamente efficace per il miglioramento dei risultati di gestione dello Uffici Tributi.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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