Le
riporto qui sotto il riassunto dello articolo 7 del DPR 605 del
1973. Per quanto concerne la comunicazione descritta si legga
lettera g ter
Articolo 7
Comunicazioni all'anagrafe tributaria (1).
Gli
uffici pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e
le notizie contenuti negli atti di cui alle lettere e-bis) e g) del
primo comma dell’art.
6 (2):
e-bis) denunce di inizio attività presentate allo sportello unico
comunale per l’edilizia, permessi di costruire e ogni altro atto di
assenso comunque denominato in materia di attività edilizia
rilasciato dai comuni ai sensi del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, relativamente ai soggetti
dichiaranti, agli esecutori e ai progettisti dell’opera (8);
g)
atti emessi da uffici pubblici riguardanti le concessioni,
autorizzazioni e licenze di cui alla precedente lettera e) ,
relativamente ai soggetti beneficiari. Non è obbligatoria
l'indicazione del numero di codice fiscale negli atti emessi in
dipendenza di domande presentate prima del 1° gennaio 1978;
Le
comunicazioni di cui ai commi precedenti, devono essere
eseguite entro il 30 giugno di ciascun anno
relativamente agli atti emessi ed alle iscrizioni, variazioni e
cancellazioni intervenute nell'anno precedente (3).
Le aziende, gli istituti, gli enti e le società
devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie
riguardanti i contratti di cui alla lettera g- ter)
del primo comma dell'art.
6. Al fine dell’emersione delle attività economiche, con
particolare riferimento all’applicazione dei tributi erariali e
locali nel settore immobiliare, gli stessi soggetti devono
comunicare i dati catastali identificativi dell’immobile presso cui
è attivata l’utenza (4) (5).
g-ter) contratti di somministrazione di energia elettrica, di
servizi idrici del gas, relativamente agli utenti (11);
.
Per le amministrazioni dello Stato la comunicazione è
sottoscritta dalla persona preposta all'ufficio che ha emesso il
provvedimento.
Le comunicazioni di cui ai commi dal primo all’ottavo del
presente articolo sono trasmesse esclusivamente per via telematica.
Le modalità e i termini delle trasmissioni nonchè le specifiche
tecniche del formato dei dati sono definite con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate (8). |