25. Due distinte sezioni della C.T.P. di
Firenze hanno dichiarato inammissibili due ricorsi proposti in
materia di ICI perché sottoscritti dal difensore di controparte che
non ha autenticato la firma apposta dal ricorrente sulla procura ad
litem conferitagli. Per tale motivo la C.T.P. ha ritenuto i ricorsi
privi di sottoscrizione valida e quindi, inammissibili.
Parte avversa ha impugnato le due sentenze
sostenendo che: ..."la mancata autenticazione della firma del
ricorrente, alla luce ed in applicazione della normativa in materia
di nullità degli atti e, specificatamente, dell'art. 156, terzo
comma, del c.p.c., non possa, in alcun modo, ritenersi causa di
nullità della procura ma, bensì, mera irregolarità; il difetto del
requisito non pregiudica, mai, l'idoneità dell'atto a conseguire il
suo scopo ed, infatti, il rapporto processuale si realizza,
comunque, attraverso la costituzione in giudizio del procuratore
nominato".
A sostegno della propria tesi cita alcune sentenze della Corte di
Cassazione (Cass. S.U. n. 4191 del 06/05/1996; Cass. n. 9391 del
24/09/1997; Cass. n. 7336 del 27/07/1998). Per quanto sopra chiedo
come poter impostare la difesa del Comune nelle memorie di
controdeduzione agli appelli presentati. |
Sulla base dei principi della giurisprudenza ormai consolidata in
materia la mancata nomina del difensore, quando l’assistenza tecnica
è obbligatoria, come pure le irregolarità collegate alla nomina del
difensore, non costituisce causa di inammissibilità del ricorso, ma
solo causa di improcedibilità (vizio sanabile) così che il
procedimento può essere ripreso con la regolarizzazione della
carenza. Di contro, il ricorso diverrebbe inammissibile solo se il
ricorrente non ottempera all’ordine impartito dal giudice
tributario.
Quindi la difesa del Comune, salvo mancata regolarizzazione di
tale carenza da parte della parte ricorrente, non insista sulla
questione di inammissibilità e punti principalmente sulla prova
della legittimità e sulla fondatezza della pretesa tributaria
descritta nello atto impugnato. |