Riporto qui sotto l'articolo 7 del DPR 605 del 1973, con le
modifiche apportate dal comma 332 dello articolo unico della legge
311 del 2004. Le comunicazioni alla anagrafe tributaria degli
estremi catastali dei contratti di utenza stipulati nel 2005
debbono essere effettuate entro il 30 giugno 2006, mediante invio
telematico, come previsto dallo ultimo comma del presente articolo.
Articolo 7 DPR 605 DEL 1973
Comunicazioni all'anagrafe tributaria (1).
Gli
uffici pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e
le notizie contenuti negli atti di cui alle lettere e-bis) e g) del
primo comma dell’art.
6 (2):
e-bis) denunce di inizio attività presentate allo sportello unico
comunale per l’edilizia, permessi di costruire e ogni altro atto di
assenso comunque denominato in materia di attività edilizia
rilasciato dai comuni ai sensi del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, relativamente ai soggetti
dichiaranti, agli esecutori e ai progettisti dell’opera (8);
g)
atti emessi da uffici pubblici riguardanti le concessioni,
autorizzazioni e licenze di cui alla precedente lettera e) ,
relativamente ai soggetti beneficiari. Non è obbligatoria
l'indicazione del numero di codice fiscale negli atti emessi in
dipendenza di domande presentate prima del 1° gennaio 1978;
Le
comunicazioni di cui ai commi precedenti, devono essere
eseguite entro il 30 giugno di ciascun anno
relativamente agli atti emessi ed alle iscrizioni, variazioni e
cancellazioni intervenute nell'anno precedente (3).
Le aziende, gli istituti, gli enti e le società devono comunicare
all'anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti i contratti
di cui alla lettera g- ter) del primo comma dell'art.
6. Al fine dell’emersione delle attività economiche, con
particolare riferimento all’applicazione dei tributi erariali e
locali nel settore immobiliare, gli stessi soggetti devono
comunicare i dati catastali identificativi dell’immobile presso cui
è attivata l’utenza (4) (5).
g-ter) contratti di somministrazione di energia elettrica, di
servizi idrici del gas, relativamente agli utenti (11);
.
Per le amministrazioni dello Stato la comunicazione è
sottoscritta dalla persona preposta all'ufficio che ha emesso il
provvedimento.
Le comunicazioni di cui ai commi dal primo all’ottavo del
presente articolo sono trasmesse esclusivamente per via telematica.
Le modalità e i termini delle trasmissioni nonchè le specifiche
tecniche del formato dei dati sono definite con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate (8).
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