E' necessario distinguere la rappresentanza dalla difesa in giudizio
del Comune. Ora, la rappresentanza, che nel caso di difesa diretta
si concretizza con la firma delle controdeduzioni, è del Sindaco,
salvo che il Comune l'abbia conferita per Statuto al dirigente od al
funzionario responsabile.
La difesa, invece, intesa di fatto come partecipazione alle udienze
avanti le Commissioni Tributarie, può essere affidata dal
rappresentante del Comune come sopra individuato (Sindaco oppure
Dirigente-funzionario) a professionista esterno oppure a qualsiasi
dipendente del Comune (e non solo quindi al funzionario
responsabile), stante che diversamente dalle altre parti del
giudizio il Comune non è tenuto a munirsi di assistente tecnico
abilitato (articolo 12 del D.lgs.n.546/92). La delega al difensore
diviene necessaria peraltro solo nel caso di trattazione in pubblica
udienza. Essa potrà essere fatta al momento della udienza mediante
delega del rappresentante, anche se la giurisprudenza non la ritiene
necessaria, ritenendo sufficiente che il dipendente sia riconosciuto
con un documento quale può essere il tesserino. |