La Corte costituzionale ha più volte sollecitato il legislatore a
fissare dei termini certi per la notifica delle cartelle ai
contribuenti iscritti a ruolo. In particolare con la sentenza n. 280
del 15 luglio 2005 la predetta Corte ha dichiarato l'illegittimità
dello articolo 25 del DPR 602 del 1973 con il quale è stato
soppresso il termine per la notifica della cartella di pagamento.
Tale rilievo, come ha osservato la stampa specializzata, non
riguarda direttamente i ruoli delle entrate comunali, posto che le
disposizioni sulla riscossione, come per la tassa rifiuti l'articolo
72 del D.Lgs.n.507/93, pongono il termine di decadenza, peraltro
ristretto, al momento della formazione del ruolo e non a quello
della notifica della cartella.
Ora, pur non essendo al momento il Comune interessato direttamente a
tali contestazioni, stanno sorgendo comitati di consumatori che
ritengono che anche le cartelle dei tributi comunali debbano essere
notificate al contribuente entro al massimo due anni dalla
formazione del ruolo.
La giurisprudenza, al momento, non ha dato risposta sulla questione
eccepita, così che il Comune in presenza di tale contestazione dovrà
comprovare unicamente la tempestiva formazione del ruolo e non la
sollecita notifica della cartella.
Comunque, da tempo io suggerisco ai comuni, proprio in virtù di tali
contestazioni di non concordare con il concessionario il preventivo
invio dello avviso bonario, proprio per evitare il ritardo nella
notifica dei contribuenti nei confronti dei contribuenti morosi.
Infine, voglio evidenziare che un eventuale ricorso per tale unico
motivo non dovrebbe essere notificato al Comune ma al
concessionario, così da eccepire in tale ipotesi l'incompetenza nel
caso di chiamata in giudizio del Comune. |