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VARIE 2006

DOMANDA:
 

34. Alcuni contribuenti hanno presentato ricorso in commissione tributaria avverso accertamenti ICI anno 1999 e 2000, e NON hanno presentato nessun ricorso all’Ente. Di tale evenienza mi sono accorto consultando il sito delle commissioni tributarie.

Mi sono recato presso la commissione adita per l’estrazione delle copie dei ricorsi, in questi :

in alcuni non è stata allegata nessuna ricevuta di spedizione, all’Ente impositore, ne tantomeno la ricevuta di ritorno; in altri risulta allegata una ricevuta di spedizione, all’ente impositore, con raccomandata barrando la casella ricevuta di ritorno ma non vi era allegata al ricorso la ricevuta di ritorno.

Ho provveduto ad effettuare le necessarie ricerche presso l’ufficio protocollo dell’Ente ma non risulta pervenuto nessun ricorso, per maggiore tranquillità è stato chiesto al locale Ufficio Postale il riscontro delle raccomandate, lo stesso ufficio ha attestato che non sono non sono MAI giunte tali raccomandate e quindi non sono mai state recapitate.

Come bisogna procedere correttamente nei due casi? Occorre che l’ente si costituisca eccependo l’inammissibilità dei ricorsi?  Come bisogna procedere?

Mi occorrerebbe un risposta articolata.

 
RISPOSTA:
 

Nel caso di proposizione del ricorso mediante il servizio postale il ricorso si presume presentato dalla data della Sua spedizione, come risulta dalla lettera del comma 2 dello articolo 20 del D.lgs.n.546/92, così che risulterebbe pericoloso per il Comune limitarsi ad eccepire la sua inammissibilità per il solo fatto che non è a lui pervenuto.

E’ quindi necessario distinguere fra coloro che pur non avendo allegato la ricevuta di ritorno abbiano effettivamente spedito il ricorso al Comune da quelli invece che in effetti non l’abbiano spedito. Per evitare di subire danni causati dal servizio postale, si consiglia di estrarre copia del ricorso dal fascicolo presso la Segreteria e proporre per tutti i ricorsi le controdeduzioni, eccependo in via pregiudiziale che non risulta pervenuto al Comune e quindi chiedendo alla Commissione Tributaria Provinciale l’inammissibilità del medesimo in via principale ed il rigetto nel merito in via subordinata, e ciò sulla base della esposizione nelle controdeduzioni dei motivi di fatto e di diritto che rendono legittima e fondata  la pretesa tributaria descritta nell’atto impugnato. E’ altresì consigliabile che successivamente alla costituzione in giudizio, qualora non sia stata chiesta dal ricorrente, al momento della ricezione dello avviso di trattazione, chiedere ai sensi dello articolo 33 del predetto decreto che la trattazione avvenga in pubblica udienza, onde meglio verificare la mancata spedizione al Comune del ricorso, così da impedire in tale ipotesi la discussione di merito.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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