Tale comma così dispone: “All'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 2005, n. 202, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, il
comma 3-bis e' sostituito dal seguente:
"3-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2006, e fino al 31 ottobre
2006, a favore degli allevatori avicoli, delle imprese
di macellazione e trasformazione di carne avicola nonche'
mangimistiche operanti nella filiera e degli esercenti attivita'
di commercio all'ingrosso di carni avicole sono sospesi i termini
relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari…..”
Poiché la norma sopra riportata sospende i pagamenti tributari in
genere, si ritiene che tale sospensione operi anche per i tributi
comunali, quali l’ICI, la tassa rifiuti, la tosap. l’imposta
comunale sulla pubblicità dovuti per la detenzione di beni aziendali
utilizzati per l’esercizio della attività imprenditoriale prevista
dalla norma citata. |