Come affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 2823 del
2005, nel caso di omessa od infedele denuncia protratta per più
periodi di imposta riguardante tributi comunali trova applicazione,
in quanto risulti più conveniente per il contribuente rispetto al
criterio del cumulo materiale (ossia la sanzione ripetuta per ogni
anno) il cumulo giuridico di cui al comma 5 dello articolo 12 del
D.lgs.n.472/92, ossia una sola sanzione quella base, aumentata dal
50 per cento al triplo. In sintesi, ad esempio anzichè avere 4
sanzioni per quattro annualità nel caso di sanzione minima per
omessa denuncia pari a 400, avrei una sanzione unica che va dal 150
al 300 per cento, sempre se si rende applicabile, sulla base dei
criteri descritti nello articolo 7 del predetto decreto, l'entità
minima.
Ora, se in teoria ciò risulterebbe di facile applicazione, la realtà
applicativa si mostra invece ardua e ciò per il fatto che una
applicazione d'ufficio di tale sistema comporterebbe la separazione
del tributo dalle sanzioni, con la conseguenza che nel caso di
ricorso contro tali atti magari da parte di soggetti diversi, il
contribuente per il tributo e l'amministratore per la sanzione, come
potrebbe essere deciso il ricorso contro la sanzione se prima non è
definito il ricorso contro il tributo?
Per tale motivo io suggerisco di procedere alla applicazione del
cumulo giuridico solo quando è il contribuente che lo chiede o
comunque quando il medesimo è disposto ad aderire. Di contro, nel
caso di ricorso anche per altri motivi consiglio che il Comune si
limiti a chiedere in sede contenziosa l'accoglimento parziale del
ricorso. |