corso Magenta, 22 - Brescia - tel. 030 3758827

 

VARIE 2006

DOMANDA:
 

38. La Commissione tributaria di primo grado ha rigettato il ricorso di un contribuente contro avviso di accertamento ICI, e lo ha condannato al pagamento delle spese di lite che ha liquidato in euro 1.000. La sentenza è passata in giudicato. Si chiede:

1)      le spese, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546/92, vanno riscosse mediante iscrizione a ruolo. Necessitano comunque di una notifica prima dell'iscrizione a ruolo?

2)      il contribuente in questione è una S.R.L. che, dall'ultima visura camerale, risulta in fallimento con atto del 15/02/2006. Va iscritta a ruolo la società o il curatore fallimentare?

 
RISPOSTA:
 

Le spese di giudizio sono riscosse dal Comune nello steso modo con cui  il medesimo procede alla riscossione coattiva del tributo, così che la riscossione è effettuata mediante ruolo se il tributo è riscosso  mediante tale procedimento. Una notifica preventiva di iscrizione a ruolo non risulta dovuta e persino non opportuna, trattandosi di atto non impugnabile, mancando una norma che imponga tale obbligo. Il contribuente potrà caso mai contestare la legittimità della iscrizione al momento della ricezione della cartella esattoriale. Nel ruolo dovranno essere indicati quale titolo della riscossione gli estremi della sentenza definitiva che ha legittimato la riscossione.

La cartella dovrà essere intestata al fallito e notificata al curatore fallimentare. L’insinuazione dovrà essere effettuata dal concessionario. Si ritiene che tale rimborso non sia assistito dal privilegio previsto dal n. 4 dello articolo 2752 del codice civile, trattandosi di credito chirografario.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

powered by EUROCOPPE s.r.l.