40. Nell’anno 1995 la sottoscritta è stata
designata, con Delibere della Giunta Comunale, Funzionario
Responsabile I.C.I., TOSAP e TARSU, che alla data odierna non sono
ancora state revocate. In data 18/01/2000 è stato approvato il
Regolamento degli Uffici e dei Servizi comunali con il quale è stata
istituita la figura del Direttore Generale ed è stata stabilita
l’organizzazione degli Uffici del Comune in Aree, Settori e Servizi.
Con il suddetto Regolamento è stato stabilito, inoltre, che “la
gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione
di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno,
compete ai Responsabili di Area secondo le modalità contenute nel
presente Regolamento”.
Con Determina del Responsabile dell’Area del
23/11/2000 è stata individuata la sottoscritta come Capo Settore
dell’Ufficio Tributi, alla quale, secondo il suddetto Regolamento
compete “la gestione delle attività e iniziative legate alle materie
affidate, in particolare: la responsabilità dei procedimenti
delegati dal Responsabile di Area, il coordinamento del personale
assegnato al Settore, la gestione ordinaria delle attività e dei
servizi di competenza del Settore, ecc.”.
A decorrere dall’anno 2000, la sottoscritta,
non avendo la posizione organizzativa, ha ritenuto di non poter più
espletare tutte le funzioni ed i poteri previsti per l'esercizio di
ogni attività organizzativa e gestionale delle sopraccitate imposte
e tasse.
Si chiede di conoscere se le Delibere di
nomina del Funzionario Responsabile sono decadute automaticamente
dopo l’individuazione del Responsabile dell’Area oppure se è
necessario un atto di revoca da parte della Giunta.
Si chiede, inoltre, se il Responsabile
dell’Area, al quale viene periodicamente attribuito tale incarico
con decreto sindacale, può espletare tutte le funzioni ed i poteri
previsti per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale
delle suddette imposte e tasse. |
Diversamente dal canone sulla installazione dei mezzi
pubblicitari, disciplinato dallo articolo 62 del D.Lgs.n. 446/97 per
il quale in assenza di previsione normativa trova applicazione il
termine quinquennale stabilito dal n.4 dello articolo 2948 del
codice civile, l’articolo 10 del D.Lgs.n.507/93 in tema di imposta
di pubblicità concede al comune un termine di decadenza biennale,
così che risultano inesistenti gli avvisi di accertamenti emessi per
annualità anteriori al 2004.
Ulteriore motivo di illegittimità, concerne il fatto che tale
iscrizioni poste sui veicoli, debbono ritenersi esenti, come del
resto ampiamente chiarito dal ministero con la circolare n. 2/DPF
del 18 aprile 2002.
E’ quindi consigliabile procedere allo annullamento degli atti
impugnati dandone tempestiva comunicazione sia alla Commissione
tributaria Provinciale che alla società ricorrente. Alla CTP dovrà
essere richiesta, a ragione di tale annullamento, che sia
dichiarata la cessazione della materia del contendere e quindi
l’estinzione del giudizio, ai sensi dello articolo 46 del
D.Lgs.n.546/92. Si allega a tal fine un fac simile.
Risposta:
Secondo opinione prevalente in dottrina ed in giurisprudenza, non
necessariamente vi è coincidenza fra la figura di capo del servizio,
nominato dal Sindaco e quella di funzionario responsabile del
tributo, nominato dalla Giunta comunale, per espressa previsione per
quanto concerne l’ICI fornita dal comma 4 dello articolo 11 del
D.Lgs.n.504792. Anzi, nel caso di discordanza fra tali soggetti, il
funzionario responsabile nello svolgimento delle funzioni descritte
dal comma 4 del predetto articolo non è subordinato al primo.
Infatti, la tesi coincidente con il sunto della nota presente,
formulata dalla CTP di Siracusa con sentenza n. 277 del 2001, è
stata smentita nel senso da me indicato dalla Corte di Cassazione,
Sezione Tributaria, con sentenza 7905 del 2005:
In tema di imposta comunale sugli immobili (i.c.i.), l'art. 11,
comma 4, d.lg. 30 dicembre 1992 n. 504, a tenore del quale "con
delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono
conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività
organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario
sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone
il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi", detta - al
pari dell'art. 6, comma 1 - disposizioni in materia tributaria
aventi natura di norma speciale rispetto alla previgente disciplina
degli enti locali di cui alla l. 8 giugno 1990 n. 142, sicché, con
riguardo al successivo testo unico sull'ordinamento degli enti
locali reso col d.lg. 18 agosto 2000 n. 267, che all'art. 109
prevede in via generale che, nei comuni privi di dipendenti con
qualifica dirigenziale, le funzioni siano attribuite ai responsabili
degli uffici e dei servizi dal sindaco, il principio
dell'applicazione della legge successiva deve necessariamente
coniugarsi con quello secondo cui "lex posterior generalis" non
derogat priori speciali, confortato, nella specie, dal fatto che
l'art. 274 del testo unico del 2000, che pure ha disposto - alle
lettere x) e y) - l'abrogazione espressa di numerose disposizioni
del d.lg. n. 504 del 1992, non ne ha abrogato l'art. 11, comma 4.
Cassazione civile, sez. trib., 15
aprile 2005, n. 7905
Soc. Mobiliare Immob. Fiorentina c. Com. Corciano
Giust. civ. Mass. 2005, f. 6
In conclusione, fino a quanto tali deliberazioni non saranno
formalmente revocate dalla Giunta comunale, a Lei competono le
funzioni spettanti al funzionario responsabile. |