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VARIE 2006

DOMANDA:
 

41. sto predisponendo degli atti di accertamento ICI per gli anni d’imposta 2001 2002 e 2003 per una società che dai dati dell’anagrafe tributaria mi risulta essere in liquidazione, con la data di cessazione del 19.12.2005.

posso comunque notificare a questa società gli atti di accertamento?

Devo notificarli al domicilio fiscale che trovo nei dati dell’anagrafe tributaria o deve cercare l’indirizzo del liquidatore?

 
RISPOSTA:
 

L'articolo 145 comma 1 del codice di procedura civile così dispone:

Codice Procedura Civile

Art. 145

LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO VI
Degli atti processuali.
CAPO I
Delle forme degli atti e dei provvedimenti.
Sezione IV
Delle comunicazioni e delle notificazioni.

Notificazione alle persone giuridiche.

[I]. La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede [ 46, 2328 comma 2 n. 2,2463 comma 2 n. 2, 2521 comma 3 n. 2 c.c.], mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale (1).

Si rende necessario verificare tramite la Camera di Commercio il nome e l'indirizzo del liquidatore. Infatti, nel caso di cessazione della attività, per costante giurisprudenza, la notifica deve essere fatta al liquidatore, intestando comunque l'atto alla società. Nel caso trattasi di società di persone e non siano stati nominati i liquidatori, la notifica deve essere fatta al rappresentante legale oppure anche ad uno solo dei soci illimitatamente responsabili.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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