Secondo il Minsistero delle Finanze il diritto al rimborso è
limitato a anni due dal pagamento in virtù di quanto previsto dal
comma 2 dello articolo 21 del D.Lgs.n.546 del 1992, sul contenzioso
tributario, che dispone che in assenza di un termine di decadenza
previsto per legge il termine è quello biennale, salvo che in via di
autotutela il Comune non voglia rimborsare anche oltre.
Si riporta qui sotto lo stralcio della circolare ministeriale n.
177/E del 5.10.2000: "Nella normativa del canone o diritto
manca l'espressa indicazione del termine entro il quale il
contribuente puo' legittimamente richiedere il
rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone o
diritto.
Il problema deve essere risolto attraverso il rinvio
alla norma sostanziale contenuta nell'art. 21, comma 2, del D. Lgs.
31 dicembre 1992, n. 546, che, nell'affrontare il problema del
termine per la proposizione del
ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di tributi,
sanzioni, interessi ed altri accessori non dovuti, dispone
espressamente che "{La domanda di restituzione, in mancanza di
disposizioni specifiche, non puo'
essere presentata dopo due anni dal pagamento, ovvero, se
posteriore, dal giorno in cui si e' verificato il presupposto per la
restituzione".
Tutto cio' non esclude, in ogni modo, che l'ente locale, ove
accerti la fondatezza delle ragioni esposte dal contribuente in
un'istanza presentata anche oltre il citato termine di due
anni, possa agire in autotutela
annullando l'atto illegittimo od infondato e disporre
conseguentemente il rimborso di somme versate e non
dovute. In questo caso l'istanza del contribuente non ha piu'
valore di domanda di rimborso ma costituisce in
sostanza una sollecitazione verso il comune all'esercizio del
potere di autotutela che, come stabilisce l'art. 2-quater del d.
l. 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 1994, n. 656,
puo' essere finalizzato anche all'annullamento degli atti con
cui e' stato liquidato o accertato il tributo, che non sono piu'
impugnabili e sono quindi divenuti definitivi. " |