VARIE 2006 |
DOMANDA: |
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43. Questo Comune ha emesso atti di accertamento I.C.I. a
contribuenti iscritti nell'A.I.R.E. di un altro Comune. Si
vorrebbe conoscere il Suo parere in merito alla notifica da
effettuare (a mezzo di affissione all'albo pretorio): la stessa
deve avvenire a cura del Comune dove è stato prodotto il reddito
(cioè il nostro dove esistono i fabbricati) oppure il Comune nella
cui anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero i
contribuenti risultano essere iscritti? |
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RISPOSTA: |
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Anche per i cittadini italiani residenti all'estero le notifiche
debbono essere effettuate al domicilio fiscale in Italia, di regola
coincidente con il comune italiano ove è prodotto il maggior
reddito. Con ogni probabilità trattandosi di soggetto iscritto
all'AIRE ivi sarà il domicilio fiscale. Si ricorda la recente novità
introdotta dalla lettera 2-bis del comma 27 dello articolo 37 del
DL 223 convertito dalla legge 248 del residente all'estero di
comunicare l'indirizzo estero per la
notificazione degli avvisi e degli atti impositivi.
In conclusione, verificate tramite anagrafe tributaria il domicilio
fiscale in Italia ed ivi procedete alla notifica, anche mediante
deposito degli atti ai sensi dello articolo 140 cpc, ma sarebbe
auspicabile una notificazione aggiuntiva all'indirizzo estero, onde
rendere effettiva la notifica, in virtù del principio
costituzionale del diritto alla difesa.
E' suggeribile introdurre nel regolamento l'invito del residente
all'estero di eleggere domicilio nel comune soggetto attivo e magari
un rappresentante o di comunicare l'indirizzo estero ove effettuare
le notifiche. |
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