44. Di seguito, si espongono alcune
incertezze che ho sull’interpretazione della norma relativa alla
rappresentanza in giudizio per i contenziosi tributari di cui ……..
si è fatta promotrice.
Premetto che tale quesito lo faccio a titolo
personale e non in rappresentanza dell’Ente cui appartengo.
L’art. 3 bis del DL. 44/2005 convertito in
legge recita : “ l’ente locale …… può stare in giudizio anche
mediante il dirigente dell’Ufficio Tributi, ovvero, per gli enti
locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della
posizione organizzativa in cui è collocato detto Ufficio”.
Poiché si dice che l’Ente locale può stare in
giudizio, ciò fa pensare ad una discrezionalità di scelta da
parte dell’Ente Locale da esercitarsi, io credo, in sede
statutaria. Sarà quindi lo statuto che individuerà per ciascun Ente
Locale se nei contenziosi tributari la rappresentanza spetti al
Dirigente/titolare di posizione organizzativa. Se tale scelta non
viene effettuata credo sia lecito continuare con l’attuale sistema.
Quanto ho affermato è condivisibile o no?
Veniamo ora alla questione, a mio avviso più
problematica.
La norma parla, dove non c’è la dirigenza, di
titolare di posizione organizzativa e di dirigente dell’Ufficio
Tributi.
Come si sa, molti Comuni di medie dimensioni,
anche Comuni con 50/60 mila abitanti, hanno il Servizio Tributi, in
base ad un’organizzazione che personalmente considero anacronistica,
inglobato all’interno della Ragioneria, ma contemporaneamente hanno
un funzionario titolare di posizione organizzativa che di fatto
gestisce in totale autonomia il Servizio e al quale sono demandate
tutte le decisioni in ordine alla gestione del tributo. Questi
funzionari nella maggior parte dei casi sono quelli che difendono il
Comune presso le Commissioni Tributarie e che di fatto stendono le
controdeduzioni. Personalmente ritengono che non potrebbe essere
altrimenti in quanto la decisione di costituirsi in giudizio e la
stesura delle controdeduzioni non sono che la fase finale di
un’attività di accertamento. Come ben sai noi funzionari non ci
occupiamo di un’attività matematica , ma di un’attività che implica
scelte discrezionali volte a sposare una linea giurisprudenziale
piuttosto che un’altra e le controdeduzioni di un contenzioso
rappresentano sostanzialmente l’esplicitazione di queste scelte.
Se le cose stanno così, con questa norma si
arriverebbe al paradosso a far sottoscrivere le controdeduzioni al
dirigente del Servizio Tributi, cioè il Dirigente del Finanziario,
quando tutte le attività e le decisioni pregresse sono state prese
dal funzionario responsabile. Personalmente credo che la cosa sia
irrazionale.
Mi chiedo, esiste la possibilità che per
dirigente dell’Ufficio Tributi di cui parla il convertito D.L. si
intenda il funzionario responsabile del Servizio? Esiste la
possibilità che tramite lo strumento statutario l’Ente individui nel
funzionario responsabile colui che deve costituirsi in giudizio?
Non sarebbe stato meglio parlare di
possibilità di stare in giudizio da parte del Funzionario
Responsabile del Tributo, visto e considerato i poteri che tale
funzionario ha nella gestione del Tributo? |