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VARIE 2006

DOMANDA:
 

44. Di seguito, si espongono  alcune incertezze che ho sull’interpretazione della norma relativa alla rappresentanza in giudizio per i contenziosi tributari di cui …….. si è fatta promotrice.

Premetto che tale quesito lo faccio a titolo personale e non in rappresentanza dell’Ente cui appartengo.

L’art. 3 bis del DL. 44/2005 convertito in legge recita : “ l’ente locale …… può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell’Ufficio Tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto Ufficio”.

Poiché si dice che l’Ente locale può stare in giudizio, ciò fa pensare ad una discrezionalità di scelta da parte dell’Ente Locale da esercitarsi, io credo, in sede  statutaria. Sarà quindi lo statuto che individuerà per ciascun Ente Locale se nei contenziosi tributari  la rappresentanza spetti al Dirigente/titolare di posizione organizzativa. Se tale scelta non viene effettuata credo sia lecito continuare con l’attuale sistema. 

Quanto ho affermato è condivisibile o no?

Veniamo ora alla questione, a mio avviso più problematica.

La norma parla, dove non c’è la dirigenza, di titolare di posizione organizzativa e di  dirigente dell’Ufficio Tributi.

Come si sa, molti Comuni di medie dimensioni, anche Comuni con 50/60 mila abitanti, hanno il Servizio Tributi, in base ad un’organizzazione che personalmente considero anacronistica, inglobato all’interno della Ragioneria, ma contemporaneamente hanno un funzionario titolare di posizione organizzativa che di fatto gestisce in totale autonomia il Servizio e al quale sono demandate tutte le decisioni in ordine alla gestione del tributo. Questi funzionari nella maggior parte dei casi sono quelli che difendono il Comune presso le Commissioni Tributarie e che di fatto stendono le controdeduzioni. Personalmente ritengono che non potrebbe essere altrimenti in quanto la decisione di costituirsi in giudizio e la stesura delle controdeduzioni non sono che la fase finale di un’attività di accertamento. Come ben sai noi funzionari non ci occupiamo di un’attività matematica , ma di un’attività che implica scelte discrezionali volte a sposare una linea giurisprudenziale piuttosto che un’altra e le controdeduzioni  di un contenzioso rappresentano sostanzialmente l’esplicitazione di queste scelte.

Se le cose stanno così, con questa norma si arriverebbe al paradosso a far sottoscrivere le controdeduzioni al dirigente del Servizio Tributi, cioè il Dirigente del Finanziario, quando tutte le attività e le decisioni pregresse sono state prese dal funzionario responsabile. Personalmente credo che la cosa sia irrazionale.

Mi chiedo, esiste la possibilità che per dirigente dell’Ufficio Tributi di cui parla il convertito D.L. si intenda il funzionario responsabile del Servizio? Esiste la possibilità che tramite lo strumento statutario l’Ente individui nel funzionario responsabile colui che deve costituirsi in giudizio?

Non sarebbe stato meglio parlare di possibilità di stare in giudizio da parte del Funzionario Responsabile del Tributo, visto e considerato i poteri che tale funzionario ha nella gestione del Tributo?

 
RISPOSTA:
 

Il comma 2 dello articolo 50  del D. Lgs. n.267/2000 così dispone:

 
2. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente……..”

Ora, in assenza di applicazione di tale disposizione di legge, come peraltro confermato da ampia e consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, la rappresentanza in giudizio è affidata al Sindaco.

Si conviene, quindi, nel riconoscere nello articolo 3 bis, introdotto nel DL. 44/2005 dalla legge di conversione n. 88 del 2005, una mera facoltà che il Comune può caso mai esercitare mediante una previsione da inserire nel  proprio Statuto, per cui in assenza è il Sindaco che è da considerarsi organo naturale di rappresentanza in giudizio e ciò anche per le controversie di carattere tributario per le quali il Comune assume la veste di soggetto attivo.

In ordine, al secondo quesito posto, relativo alla possibilità di nominare quale rappresentante il Funzionario responsabile del tributo, pur in presenza di un dirigente che risulta responsabile dell’area in cui è inserito l’Ufficio Tributi, lo scrivente, individuando nella norma una mera finalità di indirizzo della azione amministrativa, ritiene che il Comune possa, nella più ampia autonomia, prevedere l’affidamento delle funzioni di rappresentanza. e quindi di firma degli atti processuali, al funzionario responsabile del tributo, ove ritenga più funzionale tale affidamento diretto, quale mezzo incentivante ed in grado di migliorare il risultato della azione tributaria, anche nella sua fase più critica, quale è appunto quella contenziosa. Del resto, tale scelta organizzativa effettuata dal Comune non potrebbe dar luogo ad alcuna contestazione esterna, posto che alcun riflesso tale scelta avrebbe sul diritto di difesa dei contribuenti.

 

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