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VARIE 2006

DOMANDA:
 
45. Accade spesso che il Concessionario per la Riscossione dei Tributi - che era competente alla riscossione dei nostri tributi sino all'anno 2000 (sostituito poi dall'Esatto) - dia informazioni contraddittorie (5/10 anni) ai contribuenti  in merito alla prescrizione delle loro procedure di riscossione in merito alla tarsu. Si chiede di riepilogare quindi tutti i termini di prescrizione che intercorrono tra le varie fasi della procedura di riscossione quali:
spedizione della comunicazione di iscrizione a ruolo notifica dell'avviso di morosità oppure cartella (dopo la riforma)
inizio procedura coattiva (fermo amministrativo, pignoramenti, ecc....).

Talvolta addirittura il concessionario ha notificato dei fermi amministrativi e quando il contribuente si è rivolto al loro sportello per ottenere informazioni gli è stato spiegato che in realtà per quella determinata partita era già intervenuta la prescrizione dei termini (e in tal caso non si capisce perchè proseguano allora nella riscossione se ritengono che i termini sono prescritti?!) ma che per ottenere la fine della procedura è necessario che l'ente impositore effettui uno sgravio.
La cosa ci sembra piuttosto singolare nel senso che l'ente impositore fa degli sgravi/discarichi in presenza di tributi riconosciuti non dovuti ai sensi di quanto disposto dal 507/93 (per esempio x cessazione in seguito a
rilascio dei locali, errore dell'Ente o del contribuente, ecc....) ma non per intervenuta prescrizione dei termini di procedura della riscossione del credito.

Cosa ne pensa di tali atteggiamenti del Concessionario che non appaiono supportati dalla normativa a noi nota?
La prego anche di specificarmi la normativa di riferimento che eventualmente legittimerebbe tali comportamenti.
 
RISPOSTA:
 

:  La Corte Costituzionale aveva invitato il legislatore a determinare termini certi per la notifica della cartella esattoriale e ciò per il fatto che il DPR 602 del 1973 dettava solo termini per la formazione e l'approvazione del
ruolo, così che la notifica della cartella avrebbe potuto avvenire entro il termine di prescrizione ordinaria, decennale, stabilito dal codice civile.

Ora, l'invito della Corte Costituzionale è stato recepito dal legislatore con l'approvazione del comma 5bis dello articolo 1 del DL 106/05, convertito con modificazioni dalla legge 156/05, che così dispone:
5-bis. Al fine di garantire l'interesse del contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni e di assicurare l'interesse pubblico alla riscossione dei crediti tributari, la notifica delle relative cartelle di pagamento è effettuata, a pena di decadenza:
a) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 2004;
b) entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003;
c) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001 (5).

Come vede ed interpretato dalla stampa specializzata il legislatore non ha disciplinato invece un termine per quanto concerne i tributi comunali, così che per questi si fa tuttora riferimento non al termine di notifica della
cartella ma a quello della formazione del ruolo.

Il quadro di decadenza riferito alla sola formazione è il seguente:

TARSU: articolo 72 del D.Lgs.n.507/93: un anno;
Pubb e TOSAP: 2 anni (articolo 9 del DLgs. 507/93);
ICI: 2 anni (articolo 12 DLG n.504/92), ecc.

Mancando per i tributi comunali il termine di notifica della cartella si ritiene che la stessa debba essere notificata al contribuente entro 10 anni.

Con ogni probabilità, quando il legislatore si accorgerà di tale assenza di termine concernente i tributi comunali, modificherà in tal senso anche la singola disciplina di ciascun tributo, spostando il termine non più riferito
alla formazione del ruolo ma alla notifica della cartella.

Per ora suggerisco ai comuni di riscuotere direttamente, salvo affidare la sola coattiva al concessionario, escludendo quindi l'avviso bonario che dilunga di molto la notifica della cartella.

Per ora la giurisprudenza non si è ancora occupata dei tributi comunali. Con ogni probabilità potrebbe considerare nulle le cartelle quando il ritardo supera un determinato termine, triennale, rispetto alla data di formazione
del credito.

Per il resto, invece, valgono anche per il comune le regole concernenti la notificazione della cartella (articolo 26 del DPR 602 del 1973) ed il termine per l'inizio dell'esecuzione da parte del concessionario (articolo
50 del DPR 602/73).

In conclusione, al momento per i tributi comunali non esiste un termine di notifica della cartella, così da trovare applicazione il termine di prescrizione decennale, ma solo di formazione del ruolo, anche se tale
carenza potrebbe comunque determinare l'accoglimento di ricorsi, allorché vi sia un notevole lasso di tempo fra la formazione del ruolo a quello di notifica della cartella.

E' per tale motivo che da tempo consiglio i comuni che riscuotono mediante ruolo di non utilizzare gli avvisi bonari, fonte di dilazione del termine di notifica reale della cartella.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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