: La Corte Costituzionale aveva invitato il legislatore a
determinare termini certi per la notifica della cartella esattoriale
e ciò per il fatto che il DPR 602 del 1973 dettava solo termini per
la formazione e l'approvazione del
ruolo, così che la notifica della cartella avrebbe potuto avvenire
entro il termine di prescrizione ordinaria, decennale, stabilito dal
codice civile.
Ora, l'invito della Corte Costituzionale è stato recepito dal
legislatore con l'approvazione del comma 5bis dello articolo 1 del
DL 106/05, convertito con modificazioni dalla legge 156/05, che così
dispone:
5-bis. Al fine di garantire l'interesse del contribuente alla
conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante
dalla liquidazione delle dichiarazioni e di assicurare l'interesse
pubblico alla riscossione dei crediti tributari, la notifica delle
relative cartelle di pagamento è effettuata, a pena di decadenza:
a) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione, con riferimento alle
dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 2004;
b) entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione, con riferimento alle
dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003;
c) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione, con riferimento alle
dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001 (5).
Come vede ed interpretato dalla stampa specializzata il legislatore
non ha disciplinato invece un termine per quanto concerne i tributi
comunali, così che per questi si fa tuttora riferimento non al
termine di notifica della
cartella ma a quello della formazione del ruolo.
Il quadro di decadenza riferito alla sola formazione è il seguente:
TARSU: articolo 72 del D.Lgs.n.507/93: un anno;
Pubb e TOSAP: 2 anni (articolo 9 del DLgs. 507/93);
ICI: 2 anni (articolo 12 DLG n.504/92), ecc.
Mancando per i tributi comunali il termine di notifica della
cartella si ritiene che la stessa debba essere notificata al
contribuente entro 10 anni.
Con ogni probabilità, quando il legislatore si accorgerà di tale
assenza di termine concernente i tributi comunali, modificherà in
tal senso anche la singola disciplina di ciascun tributo, spostando
il termine non più riferito
alla formazione del ruolo ma alla notifica della cartella.
Per ora suggerisco ai comuni di riscuotere direttamente, salvo
affidare la sola coattiva al concessionario, escludendo quindi
l'avviso bonario che dilunga di molto la notifica della cartella.
Per ora la giurisprudenza non si è ancora occupata dei tributi
comunali. Con ogni probabilità potrebbe considerare nulle le
cartelle quando il ritardo supera un determinato termine, triennale,
rispetto alla data di formazione
del credito.
Per il resto, invece, valgono anche per il comune le regole
concernenti la notificazione della cartella (articolo 26 del DPR 602
del 1973) ed il termine per l'inizio dell'esecuzione da parte del
concessionario (articolo
50 del DPR 602/73).
In conclusione, al momento per i tributi comunali non esiste un
termine di notifica della cartella, così da trovare applicazione il
termine di prescrizione decennale, ma solo di formazione del ruolo,
anche se tale
carenza potrebbe comunque determinare l'accoglimento di ricorsi,
allorché vi sia un notevole lasso di tempo fra la formazione del
ruolo a quello di notifica della cartella.
E' per tale motivo che da tempo consiglio i comuni che riscuotono
mediante ruolo di non utilizzare gli avvisi bonari, fonte di
dilazione del termine di notifica reale della cartella. |