47.
il nostro comune ha in essere dei contratti con ditta Iscritta
all'Albo di cui in oggetto scadenti il 31.12.2006, per i seguenti
servizi:
a)
riscossione ed accertamento pubblicità e diritti sulle pubbliche
affissioni;
a)
riscossione ICI ordinaria e coattiva.
Il
comma 25 dell'articolo 3 della Legge n. 248 del 02.12.2005 ha dato
la facoltà di prorogare fino al dicembre 2010.
Con
il turbinio di modifiche legislative in corso e per avere la
certezza di procedere in piena legittimità, si chiede di confermare
"l'esistenza in vita" di tale comma
Preciso che il rinnovo avverrà anche in condizioni economicamente
più vantaggiose rispetto al precedente contratto.
Inoltre chiedo, se sempre in base a tale articolo, il comune
può affidare legittimamente adesso anche la riscossione ordinaria e
coattiva delle multe. |
Il comma 25 dello articolo 3 del DL 203/05 convertito dalla legge
248 del 2005, così dispone: “25. Fino al 31 dicembre 2010, in
mancanza di trasferimento effettuato ai sensi del comma 24 e di
diversa determinazione dell'ente creditore, le attività di cui allo
stesso comma 24 sono gestite dalla Riscossione S.p.a. o dalle
società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7, fermo il
rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica. Fino alla stessa
data possono essere prorogati i contratti in corso tra gli enti
locali e le società iscritte all'albo di cui all'articolo
53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
.
Nessun dubbio, quindi, sussiste nel ritenere che codesto comune
possa procedere alla proroga delle concessioni in essere sino a
tutto il 2010, poiché una diversa interpretazione risulterebbe
contraria ai principi di libera concorrenza, determinando un
irrazionale posizione di monopolio a favore della Riscossione SPA e
delle società da essa partecipate.
In ordine al secondo quesito, si ritiene che il Comune possa
procedere, mediante gara ad evidenza pubblica, allo affidamento
della riscossione delle contravvenzioni stradali, come del resto
consentito in via generale per tutte le entrate dallo articolo 52
del D.Lgs.n.446/97. A tale gara potranno parteciparvi tutti i
soggetti iscritti nell’albo di cui allo articolo 53 del predetto
decreto e la Riscossioni S.p.a.
La riscossione coattiva di tali entrate, tuttavia, se non
affidata alla predetta società ed eseguita mediante ruolo
esattoriale, potrà essere effettuata dai concessionari solo
mediante il normale decreto ingiuntivo, tenuto conto della natura
privatistica di tali soggetti, in tal senso si è espresso
recentemente il Tribunale di Brescia che ha annullato l’ingiunzione
fiscale emessa da una società concessionaria. |